dell'indennità sostitutiva degli stessi alle scadenze stabilite dai C.C.N.L., il versamento dei relativi contributi deve essere comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.
Fonte: Min. Lavoro e Pol. Sociali, Nota 8/3/2011, n. 16
Studio Professionale di Consulenza del lavoro. Ci occupiamo di amministrazione del personale ed elaborazione paghe e contributi. I nostri punti di forza sono la tecnologia e la competenza dei nostri collaboratori. Il nostro slogan: Produciamo qualità, non solo cedolini paga. Ci occupiamo di assistenza al datore di lavoro in sede di visita ispettiva e nelle controversie di lavoro.
Cerca nel blog
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento