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giovedì 31 marzo 2011

Lavoratori subordinati, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione - Ammortizzatori sociali in deroga - Estensione

Fino alla data in esame, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, per i lavoratori subordinati è per quelli inerenti ai contratti di apprendistato e di somministrazione, è stato stabilito che le risorse previste nell'ambito del Fondo per l'occupazione possono essere utilizzate anche per garantire trattamenti ai lavoratori beneficiari di:

1) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali (art. 19, primo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636);

2) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti (art. 7, comma 3, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86);

3) trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista e con almeno tre mesi di servizio presso l'impresa interessata dal trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.

Inoltre, sempre entro il termine della data in esame, possono essere emanate nuove disposizioni in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla CIG-cassa integrazione guadagni.

N.B.: si ritiene opportuno puntualizzare che, con un apposito D.P.C.M., il presente adempimento può costituire oggetto di ulteriore proroga al 31 dicembre 2011.

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