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lunedì 28 marzo 2011

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: SUCCESSIONE O DONAZIONE CON PIÙ EREDI O DONATARI

Nei trasferimenti immobiliari a titolo gratuito derivanti da successione o donazione con più eredi o donatari è possibile fruire delle agevolazioni prima casa quando in capo ad almeno uno dei beneficiari sussistono i requisiti e le condizioni previste dall'art. 1, primo comma, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986; in questi casi l'interessato, nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione, deve dichiarare il possesso dei predetti requisiti e condizioni.

Il beneficio è, come noto, esteso anche ai coeredi/donatari non in possesso dei requisiti, visto che assume rilievo la circostanza del possesso degli stessi in capo al solo erede/donatario dichiarante.

Al riguardo nella Ris. n. 33/E del 15 marzo 2011 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che i coeredi/donatari non dichiaranti, trovandosi ad usufruire dell'agevolazione, senza averlo espressamente richiesto, non rilevano sul piano soggettivo né oggettivo in ordine al mantenimento ed alla decadenza di requisiti che non sono mai stati loro richiesti; in questo senso:

- la dichiarazione mendace resa dal coerede/donatario dichiarante nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione comporta la decadenza del beneficio anche in capo agli altri coeredi o donatari, fermo restando che la relativa sanzione sarà applicabile unicamente al dichiarante;

- se il coerede/donatario dichiarante non trasferisce la propria residenza entro i 18 mesi dall'acquisizione dell'immobile, ovvero rivende l'immobile entro 5 anni dall'acquisizione senza procedere entro un anno dall'alienazione al riacquisto di altro immobile da adibire a prima casa, la decadenza dal beneficio opererà per intero; tuttavia il recupero dell'imposta, come pure la relativa sanzione, interesserà interamente ed unicamente il beneficiario dichiarante;

- la rivendita infraquinquennale dell'immobile oggetto dell'agevolazione da parte di un coerede/donatario non dichiarante non comporta alcuna decadenza dal beneficio neanche in capo al soggetto che ha ceduto l'immobile.

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