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giovedì 24 marzo 2011

La rateizzazione delle sanzioni amministrative

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha risposto tramite interpello n. 4/2011 al quesito posto dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.) in merito alla possibilità di estendere analogicamente il regime di pagamento rateale per chi si trovi in condizioni economiche disagiate ( ex art. 26, L. n. 689/81), già in sede di atto di notificazione di illecito amministrativo.

Ai sensi della normativa suindicata, il regime di pagamento rateale è ammissibile solo attraverso l’emanazione dell’ordinanza di ingiunzione che costituisce il provvedimento definitivo dell’intero procedimento da cui scaturisce l’applicazione della sanzione.

Per cui il Ministeri stabilisce la non praticabilità della rateizzazione della sanzione precedentemente a tale atto, ovvero in sede di atto di notificazione dell’illecito amministrativo, come chiesto dall’ A.N.I.S.A. nel quesito proposto.

Tuttavia, precisa che a fronte di “motivate e comprovate istanze di dilazioni”, in particolare se di entità notevoli, gli Uffici competenti a cui pervengono i verbali unici di accertamento, potranno velocizzare l’iter di trasmissione del rapporto all’Ufficio legale affinché proceda all’istruttoria di propria competenza potendo quest’ultimo quantificare l’ordinanza “tenendo conto e della manifestata volontà del destinatario di pagare gli importi di cui al verbale in forma rateale ed al contempo dell’impossibilità tecnica di accoglimento della richiamata richiesta in tale fase”. Solo nei 30 gg successivi alla notifica, la richiesta di dilazione da parte dell’istante sarà pienamente accoglibile.

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