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giovedì 31 marzo 2011

Contratto di lavoro intermittente e l’istituto dell’indennità di mobilità

L’INPS con il Messaggio n. 7401/2011 è intervenuto per stabilire se il lavoratore vincolato con contratto di lavoro intermittente abbia diritto o meno al riconoscimento dell’indennità di mobilità, durante i periodi di non lavoro tra una chiamata e l’altra.

Il punto nodale della questione, chiarisce l’Istituto, dipende dall’assunzione o meno, da parte del lavoratore, dell’obbligo di rispondere alla chiamata del datore di lavoro.

Solo nel caso in cui, infatti, il lavoratore non è vincolato all’obbligo di rispondere alla chiamata trovano applicazioni le disposizioni vigenti in materia di disoccupazione, tra cui l’istituto della mobilità, mentre nel caso contrario in cui tale obbligo sia esistente, la prestazione dell’indennità è sospesa per tutto il periodo di vigenza contrattuale, sia nella forma a tempo determinato che in quella a tempo indeterminato.

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