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venerdì 11 marzo 2011

Limiti per l’applicazione del quinto nella cessione dello stipendio

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con parere n.4 del 7 febbraio 2011, analizza gli orientamenti giurisprudenziali in materia di applicazione del tetto massimo del quinto per la cessione di stipendio in caso di pignoramento, sottolineando come la giurisprudenza prevalente affermi che tale tetto è applicabile solo in caso crediti derivanti da rapporti diversi, mentre, non è applicabile nel caso di crediti e debiti contrapposti abbiano tutti e due origine da
un unico rapporto giuridico (nel caso di specie, il rapporto di lavoro).

Infatti, nel caso di rapporto di lavoro si dovrà realizzare un mero accertamento contabile di dare/avere, c.d. compensazione “in senso improprio” o “atecnico”, con elisione automatica dei relativi crediti fino alla reciproca concorrenza.

Tale specifica risulta applicabile anche al risarcimento del danno arrecato al datore da parte del lavoratore e al trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore.

A chiusura del parere la fondazione sottolinea che esiste anche un orientamento giurisprudenziale minoritario di segno nettamente opposto, secondo il quale si ritiene applicabile la normativa sulla compensazione in senso tecnico, ivi compreso il limite del quinto al credito del lavoratore che derivi da “stipendio, salario, o altre indennità relative al rapporto di lavoro”.

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