Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 7 del 3 marzo 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli effetti derivanti dall’iscrizione ad un Fondo interprofessionale da parte di un datore di lavoro che non aderisca al contratto collettivo nazionale nel quale viene tuttavia prevista la predetta facoltà.
Il Ministero ha evidenziato, innanzi tutto, che l’adesione ad un Fondo interprofessionale ex art. 118 della L. n. 388/2000 attiene alla parte obbligatoria di un contratto collettivo le cui clausole impegnano solo le parti contraenti.
D’altra parte, l’applicazione di tali clausole non implica automaticamente l’estensione di tutte le altre clausole di natura obbligatoria, proprio in virtù del principio di libertà sindacale negativa, costituzionalmente garantito. Ciò premesso, conclude il Ministero, il rispetto della parte obbligatoria del contratto, ovvero l’adesione ad una clausola di tale parte, non incide ai fini dell’applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 71/93 che fa invece riferimento al solo rispetto della parte normativa ed economica dei contratti collettivi.
Si ricorda che l’art. 3 del D.L. n. 71/93, modificato della Legge n. 10/2003, subordina, per le imprese artigiane, commerciali e del turismo, il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi all’applicazione dei contratti collettivi.
Ministero Lavoro - Risposta ad interpello 03/03/2011 n. 7
Studio Professionale di Consulenza del lavoro. Ci occupiamo di amministrazione del personale ed elaborazione paghe e contributi. I nostri punti di forza sono la tecnologia e la competenza dei nostri collaboratori. Il nostro slogan: Produciamo qualità, non solo cedolini paga. Ci occupiamo di assistenza al datore di lavoro in sede di visita ispettiva e nelle controversie di lavoro.
Cerca nel blog
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento