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sabato 11 dicembre 2010

LETTERA DI IMPEGNO O PREASSUNTIVA

DEFINIZIONE

La lettera di impegno pre-assuntiva è uno strumento giuridico che sostituisce in via provvisoria la lettera di assunzione.

Di fatto, attraverso la suddetta lettera, le parti possono concordare, prima della stipula del contratto di lavoro vero e proprio, di sottoscrivere una lettera di impegno all’assunzione che ha funzione di contratto preliminare.

Pertanto, è un documento mediante il quale le parti si vincolano a procedere alla successiva formalizzazione del rapporto di lavoro.

La lettera di impegno può essere distinta a seconda se la stessa:

- vincoli il solo datore di lavoro  Ai sensi dell’articolo 1331 del codice civile, l’impegno può essere assunto in via unilaterale dal solo datore di lavoro e pertanto il lavoratore gode della discrezionalità di aderirvi o meno.

Infatti, quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile ’[Articolo 1331 c.c.].

Pertanto, ‘se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per in certo tempo, la revoca è senza effetto’ [Articolo 1329 c.c.].

- vincoli entrambe le parti contraenti, datore di lavoro e lavoratore  si verifica qualora le parti abbiano convenuto che il documento vincoli tutti i soggetti contraenti.

In detto caso, il documento è firmato dalle parti per accettazione e pertanto si configura un vero e proprio contratto preliminare contenente, a pena di nullità, le pattuizioni essenziali concordate tra le parti.

In detto caso, qualora il datore di lavoro non adempia all’obbligo contrattuale assunto, il lavoratore potrà richiedere alternativamente, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno [ Cassazione 4 giugno 2003, n. 8889]:

a) la risoluzione del contratto;
b) che venga emessa una sentenza che produca gli effetti del contratto, a condizione che la lettera contenga tutti gli elementi essenziali del contratto di lavoro.

Qualora invece l’inadempimento sia imputabile al solo lavoratore, benché sussista un potenziale risarcimento del danno in capo al datore di lavoro, è opportuno inserire nella lettera di impegno un’apposita clausola penale con cui venga disposto il riconoscimento in favore dell’impresa di un’indennità risarcitoria, salva in ogni caso la prova per il maggior danno subito.

In ogni caso, la suddetta lettera si distingue dalla lettera di intenti in quanto in quest’ultima vi è l’assenza di un vero e proprio obbligo di addivenire alla stipula del contratto definitivo.

ELEMENTI DELLA LETTERA

La lettera di impegno, per essere valida, dovrà contenere gli elementi essenziali che andranno a caratterizzare il rapporto di lavoro, con particolare riferimento a:

- Tipologia di contratto che si andrà a sottoscrivere;
- Tipo di inquadramento;
- Sede di lavoro;
- Elementi retributivi;
- Termine ultimo entro cui dovrà avvenire la data di effettiva presa in servizio , con conseguente sottoscrizione del contratto. Detto termine coinciderà con il termine di efficacia del vincolo assunto dalle parti – ovvero da solo datore di lavoro – mediante la sottoscrizione della lettera di impegno;

- Eventuali pattuizioni accessorie che le parti intendono inserire nel contratto di assunzione [ es. periodo di prova, patto di non concorrenza].

In ogni caso, i suddetti elementi potranno essere indicati in maniera più sintetica, con rimando all’elencazione precisa in sede di formalizzazione del rapporto di lavoro.

Infatti, qualora la lettera contenga tutte le condizioni essenziali del rapporto di lavoro, specificando in dettaglio:

1. Retribuzione;
2. Livello di inquadramento;
3. Contratto collettivo applicato;
4. Eventuali rimborsi;

ed abbiano unicamente posticipato, con rimando alla successiva sottoscrizione del contratto, la data di inizio della prestazione lavorativa, la stessa è da considerarsi come lettera di assunzione vera e propria e non più come lettera di impegno.

Per altri approfondimenti: www.contrattolavoro.info

1 commento:

Anonimo ha detto...

Buongiorno, avrei una domanda... Esiste un termine di tempo per questo tipo di lettera? Cioè può essere prevista l'assunzione dopo un anno o più?
Grazie