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lunedì 13 dicembre 2010

PROPORZIONALITA’ FRA INFRAZIONE E SANZIONE

La Corte di Cassazione, con sentenza 29 ottobre 2010, n. 22170 ha affermato che in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, il Giudice di merito deve valutare la congruità della sanzione espulsiva tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, per la sua gravità, faccia venir meno il vincolo fiduciario intercorso con il datore di lavoro al tal punto che lo stesso ritenga la prosecuzione del rapporto pregiudizievole al raggiungimento degli scopi aziendali.

Pertanto, risulta decisivo, in virtù di quanto affermato dalla Corte, ai fini della valutazione fra addebito e sanzione, l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento (intensità dell’elemento intenzionale, grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, precedenti modalità di attuazione del rapporto), appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza.

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