Cerca nel blog

martedì 14 dicembre 2010

CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183
Conciliazione presso le Direzioni provinciali del lavoro. Prime istruzioni operative nella fase transitoria.
(Nota prot. n. 11/I/0003428/MA002.A001 del 25 novembre 2010)


La legge 4 novembre 2010, n. 183 (1) (cosiddetto Collegato lavoro), in vigore dal 24 novembre 2010, ha concluso dopo poco più di un decennio l'esperienza del tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Direzioni provinciali del lavoro, avviato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Il tentativo di conciliazione, quindi, torna ad essere facoltativo. Permane la obbligatorietà del tentativo di conciliazione unicamente in relazione ai contratti certificati in base al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (2) come espressamente previsto dal combinato disposto del comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2010 e del comma 4 dell'articolo 80 del decreto legislativo ora citato. In tali casi, peraltro, il tentativo di conciliazione dovrà essere svolto - nelle modalità descritte dall'art. 410, Cod. proc. civ., come novellato dal Collegato lavoro ed in conformità ai regolamenti delle Commissioni di certificazione presso la sede medesima che ha emanato il provvedimento di certificazione.

Si deve ricordare, a tale riguardo, come, in questi casi, il tentativo sia obbligatorio non solo nei confronti delle Parti che hanno sottoscritto il contratto certificato, ma anche - in ragione della efficacia giuridica della certificazione ai sensi dell'art. 79, D.L.vo n. 276/2003 - nei confronti dei terzi interessati (ad esempio gli Enti amministrativi) che intendano agire in giudizio contro l'atto di certificazione.

Secondo la nuova formulazione dell'art. 75 del D.L.vo n. 276/2003 la certificazione si estende non solo ai contratti di lavoro e di appalto (art. 84, D.L.vo n. 276/2003), bensì a tutti i contratti in cui sia dedotta - direttamente o indirettamente - una prestazione di lavoro. A titolo esemplificativo, potrà quindi essere certificato il contratto di somministrazione, vale a dire il contratto, di per sè di natura commerciale, tra una agenzia per il lavoro e un utilizzatore, in quanto oggetto di questo contratto è la fornitura di forza lavoro, come peraltro già affermato da questo Ministero nella risposta ad interpello n. 81/2009.

Il testo dell'art. 410, Cod. proc. civ., in vigore dal 24 novembre 2010 introduce per il nuovo tentativo facoltativo di conciliazione, valido sia per il settore privato che per quello pubblico, numerose innovazioni per il ruolo delle Direzione provinciali del lavoro, presso le quali seguita a trovare sede la Commissione provinciale di conciliazione.


Commissione e sottocommissioni

Anzitutto muta la composizione della Commissione provinciale di conciliazione plenaria (di norma composta dal Direttore o da altro funzionario della Direzione provinciale del lavoro che la presiede, nonché da 4 rappresentanti dei lavoratori e altrettanti dei datori di lavoro) e, conseguentemente, delle sottocommissioni (ridotte a 3 membri, il Presidente più un rappresentante per i lavoratori e 1 per i datori di lavoro): con riferimento alle Parti sociali, componenti di diritto, infatti, la rappresentatività delle organizzazioni titolari a nominare i commissari non è più da verificarsi su base nazionale, ma a livello territoriale.

Ne consegue, in virtù dell'entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, che si dovrà procedere alla costituzione delle nuove Commissioni e sottocommissioni e che quelle esistenti secondo la vecchia composizione potranno operare in regime di prorogatio.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 3 del D.L. n. 293/1994 (3), la Commissione provinciale di conciliazione in regime di prorogatio può "adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità".

Peraltro, la trattazione delle istanze già presentate e incardinate presso la Commissione o le sottocommissioni deve ritenersi senza dubbio attività di ordinaria amministrazione e, al contempo, urgente e indifferibile, posta la riforma del tentativo stesso di conciliazione.

Sotto altro profilo, poichè ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 293/1994, "entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti", i Direttori delle Direzioni provinciali del lavoro dovranno procedere nel più breve tempo possibile a richiedere alle organizzazioni sindacali e alle associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello territoriale - temporaneamente individuate secondo i criteri già forniti da questo Ministero con circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995 a proposito della ricostituzione dei Comitati provinciali INPS - la designazione dei propri rappresentanti, un componente effettivo e uno supplente, che saranno chiamati a formare la Commissione e le sottocommissioni, provvedendo conseguentemente, entro e non oltre l'8 gennaio 2011 (45° giorno dal 24 novembre 2010), ad adottare il decreto direttoriale di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione.


Nuova procedura per attivare il tentativo

Viene profondamente modificata la procedura per l'attivazione del tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione provinciale di conciliazione.

La richiesta di conciliazione debitamente compitata deve essere sottoscritta da chi la propone (lavoratore, datore di lavoro o committente) in originale, a mano o spedita con raccomandata a.r. o inviata a mezzo e-mail certificata alla DPL. Inoltre essa deve essere, in copia, consegnata a mano ovvero spedita con raccomandata a.r. o inviata a mezzo e-mail certificata alla controparte. D'altro canto, specie allorquando le Parti hanno già preventivamente raggiunto una intesa, la richiesta potrà essere presentata congiuntamente nelle stesse modalità anzidette. Resta escluso l'invio a mezzo fax, per espressa scelta del legislatore.

Con riferimento alla rappresentanza (del ricorrente e del convenuto) nulla cambia per la delega a conciliare e transigere che seguiterà ad essere rilasciata davanti ad un notaio o ad un funzionario della Direzione provinciale del lavoro con piena validità, mentre risulterà non ammissibile la autentica rilasciata dall'addetto del comune o dall'avvocato che rappresenta e assiste il proprio cliente.

La richiesta di conciliazione interrompe il decorso della prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione.

La richiesta di conciliazione deve contenere (art. 410, comma 6): le generalità di entrambe le Parti; l'indicazione del luogo della conciliazione (quello dove è sorto il rapporto, quello dove ha sede l'azienda o la sua dipendenza cui è addetto il quello dove il lavoratore prestava la sua opera alla fine del rapporto); l'indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni; l'esposizione dei fatti e delle ragioni che li sostengono.

Il dettato della legge n. 183/2010 impone ai funzionari della Direzione provinciale del lavoro di verificare che la richiesta possegga i contenuti essenziali richiesti, affinché gli stessi vengano eventualmente integrati, qualora siano parzialmente omessi, mentre la totale mancanza degli elementi indicati rende la richiesta improcedibile, salvo che la controparte si costituisca, presentando le proprie memorie, in tal caso l'Ufficio territoriale informerà il ricorrente affinché proceda ad integrare la propria richiesta.

Svolgimento del tentativo

A seguito della richiesta di conciliazione regolarmente inviata o presentata a far data dal 24 novembre 2010 si attiva una procedura fortemente cadenzata:

- entro 20 giorni dalla richiesta può aversi l'eventuale deposito della memoria di controparte contenente le rispettive controdeduzioni;

- entro 10 giorni dal deposito della memoria di controparte i funzionari addetti della Direzione provinciale devono procedere a convocare le Parti per la loro comparizione dinanzi alla Commissione o sottocommissione;

- entro 30 giorni dalla convocazione delle Parti deve svolgersi il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione o sottocommissione (art. 410, comma 7).

Anche se la cadenza temporale è molto netta non sembrano esservi ragioni perché, con il consenso del ricorrente, il tentativo di conciliazione possa avere luogo anche se l'intervento del convenuto sia giunto dopo il termine dei 20 giorni. Mentre, all'opposto, è chiaro che la mancata adesione della controparte, allo scadere dei 20 giorni, determina la possibilità di attivare il ricorso giudiziario e, in ipotesi di impugnativa del licenziamento o di tutti gli altri casi nei quali trova applicazione il novellato art 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (*), decorrono i 60 giorni per la presentazione del ricorso in Tribunale (a pena di decadenza e inefficacia dell'impugnazione). La mancata adesione della controparte non comporterà alcun obbligo per la Direzione provinciale di qualsivoglia comunicazione al ricorrente.

Espletato il tentativo, se la conciliazione riesce, anche parzialmente, si redige processo verbale sottoscritto dalle Parti e dalla Commissione (o sottocommissione) nel suo complesso, Il giudice, su istanza di parte, dichiara esecutivo il verbale. Se non si raggiunge l'accordo, la Commissione (o sottocommissione) formula una proposta conciliativa per la definizione della controversia da inserire obbligatoriamente nel verbale, con espressa indicazione delle posizioni manifestate da ambo le Parti (art. 411, comma 2). Il giudice nel successivo giudizio terrà conto del comportamento tenuto dalle Parti qualora la proposta formulata sia stata rifiutata senza una adeguata motivazione.


(*) Ai sensi dell'art. 32, commi 2, 3 e 4, della legge n. 183/2010 le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 604/1966, come modificato dal comma 1 del medesimo articolo, si applicano anche:

- a tutti i casi di invalidità del licenziamento;

- ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro o alla legittimità del termine apposto ai contratto;

- al recesso del committente nel rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto;

- al trasferimento ai sensi dell'art. 2103, Cod. civ., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

- all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, al sensi degli artt. 1, 2 e 4 del D.L.vo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo;

- ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del D.L.vo n. 368/2001, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

- ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.L.vo n. 368/2001, già conclusi alla data del 24 novembre 2010, con decorrenza da tale data;

- alla cessione di contratto di lavoro ex art. 2112, Cod. civ. con termine decorrente dalla data del trasferimento;

- in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'art. 27 del D.L.vo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dai titolare del contratto.


Fase transitoria

In assenza di esplicite disposizioni di carattere transitorio nella legge n. 183/2010, si ritiene di fornire le seguenti indicazioni per quanto attiene alle istanze presentate presso le Direzioni provinciali del lavoro e giacenti alla data di in vigore del Collegato lavoro, alle quali si applicano le procedure previste dalla disciplina vigente prima del 24 novembre.

Per quanto attiene alle istanze che siano state proposte prima del 24 novembre (che saranno state presentate, ovviamente, secondo la previgente formulazione dell'articolo 410, Cod. proc. civ.) le Commissioni, sia nel caso in cui abbiano già convocato le Parti prima del 24 novembre, sia nell'ipotesi in cui non abbiano ancora fissato la data di convocazione, dovranno informare le Parti sulla intervenuta non obbligatorietà del tentativo di conciliazione e sulla possibilità di portare a termine la conciliazione avanti la sede adita al fine di pervenire ad una transazione che avrà, in ogni caso, l'efficacia di cui all'ultimo comma dell'art. 2113, Cod. civ.

Per quanto attiene ai tentativi di conciliazione del settore pubblico, in considerazione dell'abrogazione degli articoli 65 e 66 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, si prospettano, inoltre, le seguenti soluzioni in relazione alle differenti fattispecie:

a) per quanto riguarda i Collegi già costituiti operanti alla data del 24 novembre: il Presidente dovrà comunicare agli altri arbitri ed alle Parti che abbiano proposto il tentativo di conciliazione in base alla previgente normativa che per effetto dell'abrogazione dell'art. 66 del D.L.vo n. 165/2001, il Collegio cessa la propria attività ope legis, di conseguenza, se le Parti intendono continuare l'esame della controversia (il tentativo è facoltativo), la stessa è trasferita avanti alla Commissione provinciale di conciliazione (ovvero alla sottocommissione), previa acquisizione del consenso di entrambi i soggetti interessati;

b) controversie del pubblico impiego non ancora portate all'esame del Collegio, pur se il tentativo è stato richiesto con il vecchio rito e gli arbitri stati nominati (o in corso di nomina) alla data del 24 novembre: va comunicato che non è possibile attuare la vecchia procedura e che il tentativo facoltativo sarà svolto avanti alla Commissione provinciale di conciliazione, ove ciascuna parte manifesti espressa volontà di procedere;

c) controversie del pubblico impiego richieste, ma per le quali non è terminata la fase prodromica alla costituzione del Collegio (perché, ad esempio, manca la nomina dell'arbitro di parte pubblica) alla data del 24 novembre: occorrerà scrivere agli interessati che la procedura è cambiata e che, qualora le Parti manifestino la volontà di procedere, il tentativo sarà svolto avanti alla Commissione provinciale di conciliazione;

d) richieste di costituzione del Collegio arbitrale ex artt. 65 e 66 del D.L.vo n. 165/2001, relative alle controversie del pubblico impiego esentate dopo il 24 novembre 2010: esse saranno necessariamente archiviate, avvertendo l'istante della necessità, ove voglia avvalersi della procedura facoltativa di conciliazione, di presentare la domanda seguendo il nuovo rito.

Si ricorda, infine che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 410, Cod. proc. civ. novellato, chi rappresenta dinanzi alla Commissione di conciliazione la Pubblica amministrazione può incorrere in responsabilità amministrativa o contabile solo nei casi di dolo o di colpa grave, e tale disposizione deve estendersi al Direttore della Direzione provinciale del lavoro al funzionario dallo stesso delegato che presiede la Commissione (o sottocommissione).

Un ulteriore profilo problematico che potrebbe insorgere in relazione al periodo transitorio riguarda le eventuali controversie proposte in sede giudiziale prima del 24 novembre e per le quali il Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 412-bis, Cod. proc. civ. vigente al momento del deposito del ricorso, abbia sospeso il giudizio in ragione del principio tempus regit actum. In tali casi, il tentativo (obbligatorio) di conciliazione si dovrà svolgere - indipendentemente dalla composizione della Commissione o della sottocommissione (per cui varrà quanto sopra detto) - nelle modalità previste dall'articolo 410, Cod. proc. civ. come vigente al momento della proposizione del ricorso giudiziale.

Pertanto, se il ricorso in giudizio è stato depositato prima del 24 novembre 2010 ed il giudice - in applicazione dell'art. 412-bis Cod. proc. civ. vigente al momento del deposito - sospende il giudizio e ne fissa alle Parti il termine perentorio per la promozione del tentativo di conciliazione, la Commissione non dovrà ritenere improcedibile il tentativo di conciliazione promosso nelle modalità di cui al nuovo articolo 410, Cod. proc. civ., bensì dovrà applicare la disciplina previgente.

Fino all'8 gennaio 2011, la Commissione e le sottocommissioni di conciliazione seguiteranno ad operare nella trattazione delle istanze già presentate alla data del 24 novembre 2010 secondo le modalità sopra riportate.

Si fa presente, infine, che in considerazione della facoltatività del tentativo di conciliazione e della conseguente riduzione del carico di lavoro per il personale adibito a funzioni connesse allo svolgimento di tale procedura, è opportuno che i Direttori delle Direzioni provinciali del lavoro, al fine di una più efficiente organizzazione dell'attività lavorativa, provvedano a ridistribuire i compiti ai dipendenti assegnati ai propri uffici.

Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti in merito alla attivazione e allo svolgimento delle procedure di arbitrato irrituale presso le Commissioni di conciliazione delle Direzioni provinciali del lavoro e relativamente alla costituzione delle nuove Commissioni e sottocommissioni.

Nessun commento: