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lunedì 6 dicembre 2010

Il lavoratore licenziato per rappresaglia deve sempre essere reintegrato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24347 dell’1 dicembre 2010, ha stabilito che il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per motivi legati a rivendicazioni salariali. Nel caso contrario è obbligato alla reintegra del prestatore anche se la propria azienda occupa meno di 15 dipendenti.

Nella fattispecie, infatti, si applica la sanzione prevista dall’art. 18 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) in quanto il licenziamento è comminato per semplice “rappresaglia”.

Si rammenta, infine, che il lavoratore illegittimamente licenziato, oltre alla reintegrazione sul posto di lavoro, ha diritto anche al risarcimento del danno.

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