La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24347 dell’1 dicembre 2010, ha stabilito che il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore per motivi legati a rivendicazioni salariali. Nel caso contrario è obbligato alla reintegra del prestatore anche se la propria azienda occupa meno di 15 dipendenti.
Nella fattispecie, infatti, si applica la sanzione prevista dall’art. 18 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) in quanto il licenziamento è comminato per semplice “rappresaglia”.
Si rammenta, infine, che il lavoratore illegittimamente licenziato, oltre alla reintegrazione sul posto di lavoro, ha diritto anche al risarcimento del danno.
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