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domenica 19 dicembre 2010

Licenziamento per scarso rendimento

Legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che ha uno scarso rendimento tanto da provocare malumori nei colleghi, costretti a terminare le sue attività.


IL CASO IN ESAME
Si tratta del caso di un addetto al laboratorio nel servizio qualità che era stato licenziato senza mai essere incorso in precedenti disciplinari.

L’uomo contestava la fondatezza degli addebiti nei suoi confronti, evidenziando come la contestazione disciplinare riguardasse numerosi episodi, la maggior parte dei quali risalenti nel tempo, costituiti da piccolissime mancanze che, se contestate tempestivamente e opportunamente, non avrebbero mai condotto al licenziamento.

I colleghi, dal canto loro, lamentavano che i molteplici ritardi, le omissioni e le violazioni commessi dall’uomo ricadessero sulle loro spalle in quanto dovevano sempre completare i lavori da lui tralasciati.


LA SOLUZIONE DEL GIUDICE

La Suprema Corte, ravvisando nell’insieme dei fatti contestati una gravissima violazione degli obblighi di diligenza del lavoratore, ha confermato la decisione del tribunale, applicando il principio di diritto secondo cui è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente, ed a lui imputabile, in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.


Cass., sez. lavoro, 1 dicembre 2010, n. 24361

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