Cerca nel blog

martedì 28 dicembre 2010

Qual è la misura delle detrazioni d'imposta in caso di part-time verticale?

Domanda
Il quesito che ci interessa porre riguarda le detrazioni spettanti ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale verticale (tipizzato secondo i criteri della legge). Abbiamo tali casi da analizzare: a) lavoratore assunto con contratto a settimane alterne una a 0 ore settimanali e una a 40 ore settimanali (5 giorni x 8 ore giornaliere); b) lavoratore assunto per lavorare tutte le settimane a 24 ore (8 ore giornaliere su 3 gg. settimanali). E' da considerarsi che gli istituti (gratifiche, ferie ecc) maturano pro-quota. Spetteranno detrazioni intere o rapportate ai giorni di effettiva prestazione?


Risposta
Massimiliano Tavella
Il lavoro a tempo parziale si caratterizza per una riduzione dell'orario di lavoro rispetto al tempo pieno, vale a dire l'orario normale di lavoro di cui all'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003 ovvero l'eventuale minor orario normale stabilito dai contratti collettivi. Per quanto non esplicitamente richiamato, per orario normale ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 66/2003, si intende anche quello stabilito dai contratti collettivi con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative per un periodo non superiore all'anno.

In relazione alla collocazione temporale della prestazione lavorativa convenuta, il lavoro a tempo parziale può assumere ex art. 1, D.Lgs n. 61/2000, diverse forme:

- "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" se la riduzione dell'orario di lavoro rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;

- "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" se l'attività lavorativa viene svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

- "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" se si svolge secondo una combinazione delle modalità del part-time orizzontale con quello verticale.

In base alle previsioni dell'art. 4, D.Lgs. n. 61/2000, il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno inquadrato nel medesimo livello contrattuale (c.d. principio di non discriminazione). Con riferimento al quesito posto, l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, ha precisato che il part-time, sia orizzontale che verticale, non riduce la misura delle detrazioni.

Nessun commento: