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domenica 26 dicembre 2010

Abbandono del posto di servizio e licenziamento

Secondo una recente Sentenza della Corte di Cassazione, 7 dicembre 2010, n. 43412 commette reato l’agente di polizia addetto alla pubblica sicurezza che si addormenta durante l’orario di lavoro, pur non abbandonando il servizio.

Di fatto, secondo la Corte, l’addormentarsi sul posto del lavoro comporta non solo l’abbandono del servizio ma anche l’inosservanza delle disposizioni impartite in relazione alla natura del servizio. Inoltre, ‘abbandona il servizio non solo colui il quale materialmente si allontana dal luogo dove il servizio deve essere prestato, ma anche colui che, pur presente sul luogo del servizio, in realtà non lo presta’.

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