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martedì 21 dicembre 2010

Lavoro accessorio nel terziario

Come noto, l’ordinamento vigente stabilisce che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono quelle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito [Articolo 70, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276]:

- di lavori domestici;
- di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
- dell'insegnamento privato supplementare;
- di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
- di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
- di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
- della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati;
- di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie;
- Solo in via sperimentale per l'anno 2010, di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

Le attività lavorative di cui sopra, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare [Articolo 70, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276].

Con recente istanza di interpello, la Confcommercio ha richiesto al Ministero se, ai sensi della suddetta normativa si possa utilizzare il lavoro accessorio da parte delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi qualora il prestatore di lavoro sia titolare di contratto di lavoro part time presso altri datori di lavori diversi.

Il dicastero, con risposta di interpello 14 dicembre 2010, n. 42 ha evidenziato che il lavoro occasionale di tipo accessorio non subisce alcuna esclusione di tipo soggettivo e pertanto le imprese del settore terziario, della distribuzione e del commercio possono ricorrere a tale tipologia contrattuale a prescindere dal tipo di attività lavorativa richiesta, purché entro il limite massimo di 5mila euro di compenso netto nel corso di ciascun anno solare per singolo committente.

In ogni caso resta fermo il divieto posto dal Legislatore di utilizzare tale strumento nei confronti di un lavoratore part time da parte di chi è già titolare del contratto a tempo parziale.

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