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domenica 12 dicembre 2010

AZIENDE EDILI: IL CONTRIBUTO INPS È VERO MA IL SALARIO È VIRTUALE

I datori di lavoro esercenti attività edile, anche se in economia, sono tenuti a commisurare la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con intervento della CIG, degli altri eventi indennizzati o degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili.

In sostanza l'obbligo di calcolare la contribuzione su di una retribuzione commisurata all'orario contrattuale darà luogo al versamento di una «contribuzione virtuale» ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.

Un decreto ha individuato alcuni eventi non previsti da leggi o da contratti e che determinano sospensione dell'attività lavorativa e non comportano il versamento della «contribuzione virtuale» tra cui:

a) permessi individuali non retribuiti nel limite di 40 ore settimanali;

b) ferie collettive per i lavoratori che non le hanno maturate;

c) corsi di formazione non retribuiti;

d) cassa integrazione guadagni.

In casi di cassa integrazione, l'impresa edile deve provvedere al versamento della contribuzione commisurata alla intera retribuzione per i giorni e le ore di sospensione cui si riferisce la domanda.

La procedura consente di visualizzare tutte le aziende che nell'ultimo quinquennio, a seguito della reiezione totale o parziale da parte dell'Istituto della concessione CIG, non abbiano provveduto alla regolarizzazione.

La procedura INPS è in condizione di dare all'operatore una serie di informazioni per un corretto recupero contributivo: sia delle omissioni pregresse sia delle omissioni correnti, cioè quelle relative alle aziende che hanno ricevuto la lettera di reiezione totale o parziale delle ore di CIG richieste per le quali non è ancora scaduto il termine per il pagamento della contribuzione.

In automatico la procedura provvede a calcolare l'importo contributivo, gravato dalle relative sanzioni civili e così sarà possibile procedere con il recupero contributivo, come per le altre domande.

I contributi relativi al recupero della «contribuzione virtuale» per gli anni pregressi sono stati gravati dalle sanzioni civili e dagli interessi di mora di cui alla legge n. 388/2000,decorrenti dalla scadenza individuata nel giorno 16 del mese successivo alla comunicazione di reiezione delle ore CIG richieste da parte dell'Istituto.

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