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giovedì 30 dicembre 2010

IL CONGUAGLIO DI FINE ANNO

Come noto, l’ordinamento vigente prevede che i datori di lavoro sostituti di imposta [articolo 23, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600], devono effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 12,13 e 15 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917[ Articolo 23, comma 3. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600].

Il suddetto conguaglio deve essere effettuato dal sostituto:

- Entro il 28 febbraio dell’anno successivo, ovvero
- Alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, l’articolo 23, comma 4, del D.P.R. 600/1973 prevede il c.d. ‘conguaglio riepilogativo’ secondo il quale, ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno, il lavoratore dipendente sostituito può chiedere al proprio datore di lavoro sostituto, di tenere conto anche dei redditi da lavoro dipendente o assimilati, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.

Pertanto, entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello in cui i redditi di lavoro dipendente o assimilati sono stati percepiti, il lavoratore dovrà consegnare la certificazione unica [ovvero dichiarazione sostitutiva se il soggetto erogatore non è un sostituto] concernente i redditi da lavoro dipendente o assimilati, erogati da altri soggetti, comprensivi di quelli erogati da soggetti non obbligati ad operare ritenute.

In ogni caso, la suddetta disposizione non si applica nei confronti dei soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.

Qualora tra il datore di lavoro sostituto e il lavoratore intercorrano più rapporti di lavoro, in sede di conguaglio il sostituto dovrà tenere conto delle somme e dei valori complessivamente corrisposti al medesimo sostituito nel corso di diversi periodi lavorativi dell’anno, indipendentemente dal fatto che lo stesso lavoratore dipendente ne abbia fatto richiesta.

Al contrario, nell’ipotesi di conguaglio riepilogativo applicato nell’ipotesi di più rapporti di lavoro contestuali, si rileva la mancanza di riferimenti normativi circa la procedura che deve essere seguita dai sostituti di imposta.

Infine, è utile precisare che, in occasione della consegna di tale certificazione, il sostituito deve comunicare al sostituto d'imposta se, in ipotesi di incapienza della retribuzione rispetto alle ritenute complessive, intenda corrispondergli l'importo mancante ovvero se l'autorizza ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni successive [ Articolo 23 comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600].

In entrambe le ipotesi, la scelta del dipendente deve essere fatta per iscritto e, nel caso in cui venga effettuato il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio, sugli importi di cui è differito il pagamento (a decorrere dalle retribuzioni corrisposte dal mese di marzo) si applica l'interesse in ragione dello 0,50% mensile da trattenere e versare nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce.

1) IL CONGUAGLIO RIEPILOGATIVO DEI FRINGE BENEFIT

Ai sensi dell’articolo 51 del T.U.I.R., il reddito da lavoro dipendente da considerare per il calcolo delle imposte è costituito da ‘tutte le somme ed in valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro’ , al netto dei contributi a carico del lavoratore. Il suddetto reddito si considera percepito nel periodo di imposta, qualora sia corrisposto dal datore di lavoro entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Pertanto, ai sensi della suddetta disposizione, deve essere considerato reddito da lavoro dipendente:

- la retribuzione percepita dal lavoratore;
- le somme sostitutive del reddito [ indennità di maternità, malattia, mobilità, indennità corrisposte dall’Inail];
- compensi in natura ed erogazioni liberali;
- pensioni, assegni ad esse equiparate.

Ai fini della contribuzione I.R.P.E.F., l’ordinamento vigente prevede inoltre particolari limiti di esenzione che il sostituto d’imposta deve considerare in sede di conguaglio di fine anno. Di fatto, in base all’articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti o i servizi prestati ai dipendenti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente qualora lo stesso non superi l’importo di € 258,23 nel periodo di imposta.

In caso di superamento di detto limite, l’intero valore del bene o del servizio prestato verrà assoggettato per intero a tassazione I.R.P.E.F. [ Articolo 51, comma 3, T.U.I.R.].

Pertanto, in sede di conguaglio riepilogativo il datore di lavoro dovrà tener conto dell’ammontare di eventuali erogazioni concesse al dipendente da altri datori di lavoro.

In detta ipotesi, il sostituto procederà a riassumere gli eventuali valori inferiori a € 258,23 percepiti nel corso di altri rapporti risultanti dalla certificazione unica rilasciata da precedenti sostituti di imposta e qualora detto importo venga superato, il sostituto dovrà assoggettare l’intero importo a contribuzione I.R.P.E.F.

2) IL CONGUAGLIO RIEPILOGATIVO DELLE EROGAZIONI LIBERALI
Infine, in merito al Conguaglio delle liberalità, l’articolo 2, comma 6 del D.L. 93/2008 ha soppresso, con decorrenza dal 25 maggio 2008, l’ esclusione dalla base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito di lavoro dipendente di ogni valore liberamente concesso dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti, quali:

- le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze;
- sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendenti;
- sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ovvero ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.

Pertanto, con l'entrata in vigore del D.L. n. 93/2008 le erogazioni liberali concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l'intero importo, ferme restando le specifiche eccezioni previste nell'articolo 51 del T.U.I.R.. [Agenzia delle Entrate, circolare 22 ottobre 2008, n. 59].

Di fatto, con l’abrogazione della disposizione agevolativa relativa alle liberalità, le stesse, ove siano erogate in natura [sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi] possono comunque rientrare nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a € 258,23.

Al contrario, sono sempre soggette a tassazione le erogazioni liberali corrisposte in denaro.

Ai sensi del sopracitato articolo 51, comma 3, peraltro, l'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

In ogni caso, per la verifica del superamento della franchigia di € 258,23 devono essere considerate anche le analoghe erogazioni corrisposte al dipendente durante l’anno.

Riassumendo, a differenza della normativa previgente, l’applicazione del c.d. ‘ franchigia dei fringe benefit’ alle erogazioni liberali comporta la non tassazione dell’importo fino a concorrenza delle € 258,23.

Infatti, in caso di superamento del limite esente da tassazione, non verrà tassato solo l’importo in denaro eccedente il suddetto limite ma vi sarà la ripresa a tassazione anche di quegli importi che , fino a quel momento, non erano stati tassati.

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