Secondo una recente sentenza della Cassazione, 23 novembre 2010, n. 23677, il lavoratore illegittimamente licenziato deve essere reintegrato nel posto di lavoro di provenienza in quanto ‘il trasferimento di sede del dipendente reintegrato, presupponendo la preventiva ammissione di questi nella prestazione della precedente attività lavorativa in ottemperanza del comando giudiziale, può concretizzarsi solo successivamente alla reintegrazione del lavoratore nel medesimo luogo di lavoro dal quale era stato allontanato’.
Di fatto, ‘l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nella mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra unità produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore al di fuori di tali condizioni, integrando un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, è nullo e giustifica il rifiuto del dipendente di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato’.
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