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sabato 18 dicembre 2010

Premi di produttivita', chiarimenti dall'agenzia Entrate - Risoluzione 14/12/2010 n. 130

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 130 del 14 dicembre 2010, in risposta ad un quesito inerente il regime di tassazione agevolata previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126, ha fornito i seguenti chiarimenti.

L’articolo 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l’art. 2, commi 156 e 157, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) hanno prorogato, rispettivamente per gli anni 2009 e 2010, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del dieci per cento alle somme erogate “in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa”, originariamente prevista dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto- legge n. 93 del 2008.

L’agevolazione si applica su un importo massimo di 6.000 euro annui nei confronti dei dipendenti del settore privato che nel 2008 o nel 2009 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro (al lordo delle somme assoggettate all'imposta sostitutiva).

Possono rientrare nella misura agevolativa “anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, stante il fatto che l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa”.

Il lavoro a turni deve ritenersi in linea di principio riconducibile nel regime di tassazione agevolato, così come vi rientra, se correlato ad incrementi di produttività, competitività e redditività, il lavoro notturno, compreso quello reso da lavoratori non turnisti.

In tutti i casi (lavoro straordinario, notturno, a turni, premi di produttività), come precisato anche con la richiamata circolare n. 47 del 2010, la disciplina agevolativa si rende applicabile a condizione che il perseguimento della finalità di incremento di produttività trovi riscontro in un’attestazione del datore di lavoro. Questa deve essere effettuata con un’esplicita dichiarazione da apporre nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione CUD.

Tale attestazione è condizione di per sé sufficiente a provare l’esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma.

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