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sabato 11 dicembre 2010

INFORTUNIO SUL LAVORO E RISARCIMENTO DEL DANNO

Come noto l’articolo 2087 del codice civile disciplina la responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni sul lavoro. Ai sensi del sopracitato articolo ‘l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro’.
In ogni caso, nel corso del rapporto di lavoro i lavoratori possono subire un infortunio. Pertanto, per avere una copertura assicurativa nei confronti di detto evento, i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare presso l’I.N.A.I.L. la generalità dei lavoratori con i quali intrattengono un rapporto di lavoro subordinato.

Di fatto, ai sensi dell’articolo 74 del D.P.R. 1124/1965 qualora a seguito di infortunio da lavoro, al lavoratore colpito da inabilità permanente tale da ridurre l’attitudine al lavoro in misura superiore al 10%, è riconosciuta la corresponsione da parte dell’istituto assicurativo di una rendita rapportata al grado di inabilità subito.

Pertanto, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione 5 novembre 2010, n.22561, la possibilità per il lavoratore di agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del c.d. danno differenziale riguarda non l’ulteriore danno patrimoniale subito ma esclusivamente il danno non patrimoniale o morale nonchè il danno alla salute o biologico.

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