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lunedì 6 dicembre 2010

Compensazioni dei crediti e ruoli non pagati

L’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 199 n. 241 regolamenta le compensazioni in F24 di debiti e crediti, anche di natura diversa.

L’articolo 31 del D.Lgs. 31 maggio 2010, n. 78, denominato “preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definiti” prevede espressamente che a decorrere dal 1° gennaio 2011, non sarà più possibile effettuare la compensazione dei crediti di cui sopra, quando vi siano debiti erariali iscritti a ruolo con ammontare superiore a € 1.500,00 per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

In altre parole dal 2011 è vietato l’utilizzo in compensazione dei crediti “erariali” fino a concorrenza dell’importo dei debiti:

• iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
• di ammontare superiore ai € 1.500,00;
• per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In tal modo, ai contribuenti che siano debitori morosi verso l’Erario è inibita la possibilità di utilizzare nel modello F24 i crediti di imposta che vantano nei confronti dell’Erario.

Pertanto, non è sufficiente la notifica della cartella di pagamento per determinare il divieto, ma occorre che siano scaduti i sessanta giorni successivi.

Inoltre, le cartelle notificate nel 2010 potranno risultare ostative alla compensazione, qualora i sessanta giorni successivi per effettuare il pagamento risultino pendenti al 1° gennaio 2011, solo a condizione che nel 2011 non si provveda al pagamento.

In caso di violazione delle disposizioni di cui sopra, il legislatore ha previsto l’applicazione di una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.

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