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martedì 28 dicembre 2010

LIMITI RISARCITORI E SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA: PRIME SENTENZE APPLICATIVE DEL COLLEGATO

Due recenti pronunce del Tribunale di Roma (Tribunale di Roma 30 novembre 2010, n. 18986; Tribunale di Roma 1° dicembre 2010, n. 19101) affrontano il tema dell'applicabilità alla somministrazione di manodopera delle nuove norme in
tema di limitazione del risarcimento del danno contenute nella legge n. 183 del 2010 (c.d. Collegato Lavoro).

Come noto, l'articolo 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 ha introdotto un limite quantitativo per le conseguenze economiche della conversione del contratto a tempo determinato.

Secondo la norma, in caso di conversione del contratto a termine, il datore di lavoro - fermo restando l'obbligo di assunzione - può essere condannato a pagare un risarcimento del danno per i periodi intercorsi tra la fine del rapporto e
la sentenza di importo variabile tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Questi importi sono ridotti della metà, nel caso in cui il datore di lavoro abbia stipulato contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine.

La norma che limita il risarcimento trova applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

La legge non chiarisce espressamente se i nuovi limiti di indennizzo sono applicabili alle controversie in materia di somministrazione irregolare.

La norma (articolo 32, comma 5) usa un'espressione molto ampia (si parla di «conversione del contratto a tempo determinato»), nella quale manca addirittura il riferimento al contratto «di lavoro» (riferimento presente nella norma sulle
decadenze).

Se si considera che, nei giudizi di somministrazione irregolare, l'oggetto della domanda è proprio la conversione di un rapporto di lavoro a termine (cui si aggiunge l'ulteriore domanda volta a convertire il contratto con un soggetto diverso dal
somministratore), pare doversi concludere per l'applicabilità della disposizione a queste ipotesi.

Le due pronunce del Tribunale di Roma confermano la ricostruzione appena fornita.

da «Guida al lavoro», 1° gennaio 2011, n. 1
di Giampiero Falasca

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