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mercoledì 8 dicembre 2010

legge di stabilità 2011 - Bonus energetico per la riqualificazione edifici (articolo 1, comma 47-bis)

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2011, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al Dlgs 192/2005, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

La detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge 296/2006.

Spetta, inoltre, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Vale anche per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

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