Cerca nel blog

venerdì 3 dicembre 2010

Detassazione e dichiarazione di responsabilità dell’impresa

Come noto, l’articolo 2, comma 156 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha prorogato, per l’anno 2010, il regime di tassazione agevolato previsto dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008, n.93 ed operato con riferimento alla retribuzione corrisposta a livello aziendale in ragione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

E’ previsto che a tali forme di reddito corrisposte nell’anno 2010 sia applicata un’imposta unica sostitutiva pari al 10% entro il limite annuo massimo di € 6.000,00 lordi e a condizione che il reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore interessato nel corso dell’anno 2009 non abbia superato il limite di € 35.000,00 [Articolo 5, D.L. 29 novembre 2008, n.185].

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’aliquota sostitutiva del 10% trova applicazione, nei suddetti limiti, anche con riferimento all’intera quota di retribuzione riferita allo svolgimento di prestazioni di straordinario nonché notturno, a condizione che possa essere comprovata l’oggettiva riconducibilità delle suddette prestazioni ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ovvero di altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

Tuttavia, al fine della detassazione delle predette prestazioni, è necessario che il nesso tra lavoro straordinario nonché lavoro notturno e gli incrementi di produttività trovi riscontro in una documentazione proveniente dall’impresa.

Di fatto, il datore di lavoro dovrà produrre una ‘dichiarazione di responsabilità’, attestante che l’apporto lavorativo – straordinario o notturno - abbia determinato un risultato utile al conseguimento di incrementi di produttività, ovvero di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Il lavoratore interessato all’applicazione del tasso agevolato può [Agenzia delle Entrate, circolare 27 settembre 2010, n. 48/E]:

- Presentare una dichiarazione dei redditi integrativa per gli anni passati;
- Avvalersi dell’istanza di rimborso;
- Recuperare il credito mediante la dichiarazione dei redditi 2011.
Il datore di lavoro, al fine di consentire quanto sopra, deve:
- Certificare l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività sulle quali non abbia applicato la tassazione sostitutiva;
- Indicare nel CUD/2011 le somme erogate nel 2008 e 2009 assoggettabili ad imposta sostitutiva;
- In merito al lavoro straordinario e notturno si ribadisce che il datore di lavoro dovrà produrre una ‘dichiarazione di responsabilità’, attestante che l’apporto lavorativo – straordinario o notturno - abbia determinato un risultato utile al conseguimento di incrementi di produttività, ovvero di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

Secondo quanto affermato dalla Agenzia delle Entrate, le aziende che hanno ricevuto la comunicazione all’ammissione dello sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, devono restituire ai dipendenti interessati un importo pari ai contributi in precedenza trattenuti.

Le somme restituite devono considerarsi reddito da lavoro dipendente e pertanto l’ammontare della contribuzione recuperata deve essere tassata applicando l’aliquota corrispondente alla media del reddito relativo al biennio precedente.

Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’importa sostitutiva del 10% prevista per i premi di produttività, le somme in questione possono essere assoggettate a tale più favorevole regime fiscale, anche se le stesse si riferiscono a premi erogati in periodi di imposta precedenti.

Infine, l’articolo 53 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, per l’anno 2011 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato e correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa sono soggette anch’esse a un’imposta sostitutiva sul reddito nel limite complessivo di € 6.000,00 lordi e per titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000,00.

In ogni caso, il Governo, sentite le parti sociali, provvederà entro il 31 dicembre 2010 alla determinazione della suddetta imposta.

Nessun commento: