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venerdì 10 dicembre 2010

Collegato lavoro su: Collaborazioni coordinate e continuative e sul lavoro a progetto, cosa dice la Fondazione Studi

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il principio n. 17 del 6 dicembre 2010, ha fornito ulteriori delucidazioni in merito alle novità introdotte dal Collegato Lavoro in materia di collaborazioni coordinate e continuative e sul lavoro a progetto, anche alla luce dei principali orientamenti giurisprudenziali.

Per ciò che concerne il primo aspetto, si segnala come, in seguito all’entrata in vigore della legge n. 183/2010 (24.11.2010), le mini co.co.co. possono essere instaurate anche nell’ambito dei servizi di cura e di assistenza alla persona per prestazioni che non superino 240 ore nell’anno solare. Previsione, questa (relativa al monte orario), che, peraltro, lascia perplessi i consulenti, stante il già labile confine con una prestazione di natura subordinata.

Per ciò che concerne il secondo aspetto, relativo al lavoro a progetto e alla specificità di quest’ultimo, si rileva che il progetto deve essere sempre adeguatamente descritto e non può essere standardizzato per una molteplicità di contratti. Lo stesso deve indicare, oltre alle mansioni del lavoratore, anche, nel dettaglio, l’obiettivo da raggiungere e tutte le attività funzionali al raggiungimento dello stesso, nonché l’articolazione delle varie fasi e tempi di lavoro.

Infine, la Fondazione rileva come, in base al Collegato Lavoro, si configuri come reato l’omesso versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate dal committente sui compensi dei collaboratori, con o senza progetto. Al fine di evitare la sanzione penale è sufficiente versare i suddetti contributi entro 3 mesi dalla contestazione ovvero dalla notifica dell’accertamento della violazione.

Per altre informazioni sul contratto a progetto: www.contrattoprogetto.info

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