La Corte di Cassazione con Sentenza n. 20146 del 23 settembre 2010 ha affermato che la somma versata ad un lavoratore a titolo di transazione novativa non è assoggettabile a contribuzione previdenziale.
In vero, la transazione novativa è un negozio di secondo grado ove i diritti e gli obblighi delle parti avranno come "unica fonte" il contratto di transazione.
Pertanto, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 169 del 1963, la somma dovuta - ancorché avente natura retributiva - in esecuzione di una transazione novativa, in quanto del tutto disancorata dal preesistente, estinto rapporto di lavoro, ormai scomparso dalla "scena giuridica", non può essere computata per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.
L’accertamento per la determinazione del carattere novativo o conservativo della transazione è riservata al giudice di merito .
Corte di Cassazione Sentenza n. 20146 del 23 settembre 2010
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giovedì 2 dicembre 2010
Transazione "novativa": la somma corrisposta non è assoggettabile a contribuzione previdenziale
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