Il datore di lavoro può assumere a tempo determinato un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, anche in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustifichino l’apposizione del termine in base all’art. 1 del d.l.vo 368/2001.
In tal caso, tuttavia, il rapporto dovrà avere una durata massima (originaria o attraverso proroghe successive) di 12 mesi.
L’agevolazione contributiva spetterà per un periodo massimo di 12 mesi.
Nel caso in cui l’assunzione a tempo determinato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità abbia alla base una delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, previste dall’art. 1 del d.l.vo 368/2001.
In tali casi il rapporto di lavoro potrà avere – conformemente alla disciplina contenuta nel decreto legislativo citato – durata massima (originaria o attraverso proroghe successive) superiore a 12 mesi; in ogni caso, tuttavia, l’agevolazione contributiva spetterà per il periodo massimo di 12 mesi.
Fonte: I.N.P.S., Messaggio 27/12/2010, n. 32661
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