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martedì 21 dicembre 2010

RATEAZIONE CREDITI INPS IN FASE AMMINISTRATIVA: RILASCIO DEL DURC E DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Le nuove regole in materia di domanda di dilazione per crediti INPS in fase amministrativa o iscritti a ruolo, dispongono che se il debito di cui si chiede la rateazione sia maturato nel corso di una precedente dilazione, sul presupposto che ciò preluda ad uno stato di insolvenza, la nuova rateazione può essere accolta subordinatamente alla prestazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. C'è bisogno di un impegno formale da parte della banca o dell'assicurazione alla concessione della fideiussione sull'intero importo del debito.

Con l'emissione del piano di ammortamento il contribuente che deve offrire la garanzia è in grado di conoscere l'esatto valore del debito (contributi, sanzioni e interessi di dilazione) per il quale è richiesta la garanzia. Se all'atto della sottoscrizione la stessa non venga rilasciata dall'istituto di credito o assicurativo autorizzato all'esercizio del ramo cauzioni, la dilazione non potrà essere concessa per mancato perfezionamento della condizione sospensiva apposta all'atto dell'accoglimento dell'organo competente (direttore di sede, direttore regionale, direttore centrale entrate).

Come si comporta l'INPS nei casi di riproposizione di una domanda di dilazione riferita alle medesime inadempienze contributive che avevano formato oggetto di una precedente domanda? Non c'è una posizione univoca, la risposta dipende dalle ragioni per le quali alla prima domanda non aveva fatto seguito l'avvio del piano di ammortamento.

1) Se la domanda di dilazione sia stata respinta per la mancanza di uno dei requisiti necessari all'accoglimento e, quindi, il piano di ammortamento non sia stato emesso, solo se il contribuente sia rientrato in possesso dei requisiti richiesti la seconda domanda di dilazione potrà essere accolta.

2) Diversamente, se la reiezione sia intervenuta per mancata sottoscrizione del piano di ammortamento emesso, la seconda domanda di dilazione sarà respinta.

Importante ricordare che l'accoglimento della rateazione amministrativa non è più subordinato al preventivo versamento al momento della richiesta delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori. Ovviamente ciò non blocca l'obbligo dell'INPS di provvedere alla denuncia all'autorità giudiziaria.

A questo proposito è opportuno ricordare che l'obbligo della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione viene meno quando il datore di lavoro abbia provveduto ai versamenti delle ritenute a carico dei lavoratori prima della contestazione medesima, mentre vi è una causa di «non punibilità» se il pagamento delle medesime somme è effettuato entro tre mesi dalla contestazione.

Se il datore di lavoro ha ottenuto l'accoglimento di una domanda di rateazione (amministrativa o su cartella) relativa all'intero ammontare dei contributi dovuti, comprensivi anche delle quote a carico dei lavoratori, la sussistenza delle condizioni che obbligano l'INPS a denunciare all'autorità giudiziaria il reato non è considerata causa ostativa al rilascio del DURC.


INPS - Circ. n. 148 del 24 novembre 2010

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