L’incremento degli strumenti integrativi salariali con i quali è stata affrontata l'attuale fase di crisi economica, ha imposto all’INPS una riflessione ulteriore sulla questione relativa al cumulo tra sostegno del reddito e remunerazione dell'attività lavorativa.
Il caso in cui il lavoratore in cassa integrazione svolge altra attività di lavoro (subordinato o autonomo) remunerata, è regolato innanzitutto dall’articolo 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e dall’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (convertito con legge 20 maggio 1988 n. 160).
La norma prevede, in linea generale l’incompatibilità totale fra l’integrazione salariale e il lavoro retribuito ma l’INPS, attraverso l’emanazione della Circolare n. 107 del 5 agosto 2010 e della Circolare n. 130 del 4 ottobre 2010 è intervenuto a regolamentare nello specifico la materia concedendo, in alcuni casi, deroghe alla normativa.
Per la approfondimenti:
www.cassaintegrazione-deroga.info/integrazioni-salariali-e-cumunabilita
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