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martedì 28 dicembre 2010

CIGS solo per le Coop sociali di tipo B)

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 44/2010, ha chiarito che possono godere della CIGS solo le cooperative sociali di tipo b) e per i soli soci lavoratori subordinatiAi sensi dell’art. 1 della Legge n. 381 dell’8 novembre 1991, le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a)la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b)lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.In generale:
-le cooperative cosiddette di tipo a) si occupano di gestione dei servizi socio sanitari ed educativi che operano nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari e socio-educativi, ecc.
-le cooperative cosiddette di tipo b) si occupano di attività volte all’inserimento di persone svantaggiate quali invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, tossicodipendenti, alcoolisti, minori in età lavorativa con difficoltà familiari, detenuti, ecc.La disciplina di cui alla Legge n. 223/91, relativa alla Cassa Integrazione, si applica:
1.ai lavoratori subordinati;
2.alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta;
3.alle imprese che operino in particolari settori economici come le imprese industriali, artigiane, appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, commerciali, ecc.
4.Premesso quanto sopra, l’Unione Nazionale Cooperative Italiane ha avanzato risposta di interpello al Ministero del Lavoro per conoscere il parere in merito alla possibilità di applicare la disciplina di cui alla citata Legge n. 223/1991, alle cooperative sociali ex Legge n. 381/1991.

Nel particolare, per poter valutare l’ammissibilità alla fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria delle suddette tipologie di cooperative, occorre inquadrare innanzitutto la disciplina del rapporto di lavoro al loro interno. Infatti, nelle cooperative sociali, gli statuti possono prevedere la presenza, oltre ai soci ordinari, anche di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente, che vanno iscritti in apposita sezione del libro soci ed ai quali può essere corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute.

I soci ordinari, invece, per svolgere attività lavorativa, oltre ad instaurare con la cooperativa un rapporto giuridico di tipo societario, debbono instaurare un ulteriore rapporto di tipo lavorativo che può essere di tipo subordinato, autonomo o parasubordinato.

In virtù di quanto evidenziato, per l’applicazione della Legge n. 223/91 è quindi necessario innanzitutto che i soci della cooperativa abbiano stipulato un rapporto di lavoro subordinato con la stessa. Inoltre, analizzando le due tipologie di cooperative sociali emerge che le cooperative sociali di tipo a) appartengono ad un settore che non rientra tra quelli ai quali è applicabile la normativa sulla CIGS per cui non possono essere ammesse alla fruizione dei relativi benefici.

Al contrario, spiega il Ministero del Lavoro, le cooperative sociali di tipo b), possono godere del trattamento integrativo straordinario, concesso per i soci lavoratori subordinati (e non quindi per i soci volontari), solo nel caso in cui rientrino in particolari settori economici ammessi al beneficio e qualora sussista il requisito occupazionale richiesto dalla normativa.

(Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22/12/2010, n. 44)

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