Cerca nel blog

mercoledì 1 dicembre 2010

RISARCIMENTO DEL DANNO - Infortunio sul lavoro

L'articolo 74 del D.P.R. n. 1124 del 1965 - nel prevedere la corresponsione da parte dell'I.N.A.I.L. di una rendita rapportata al grado di inabilità allorché sia accertato che dall'infortunio è derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento - configura un'ipotesi
di esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni di natura patrimoniale occorsi al lavoratore infortunato o tecnopatico, versandosi in ipotesi di danno coperto dalla suddetta assicurazione obbligatoria.

Pertanto, la possibilità per il lavoratore di agire nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del cosiddetto danno differenziale, riguarda non l'ulteriore danno patrimoniale asseritamente subito, bensì esclusivamente il danno non patrimoniale o morale (di cui all'articolo 2059 del Codice Civile)
ed il danno alla salute o biologico (sia pure limitatamente alle fattispecie sottratte ratione temporis all'applicazione dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000, che ha esteso la copertura assicurativa obbligatoria al danno biologico).

Fonte: Corte di Cassazione, Sentenza 5/11/2010, n. 22561

Nessun commento: