Il licenziamento per superamento del comporto non ha carattere disciplinare e pertanto non è soggetto all'obbligo di elencazione delle assenze.
IL CASO IN ESAME
Il dipendente di una società cooperativa agricola aveva impugnato il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro per superamento del periodo di comporto previsto dal contratto collettivo, pari a dodici mesi durante l’arco degli ultimi ventiquattro mesi. L’uomo riteneva che al datore corresse l’obbligo di comunicare i singoli giorni di assenza per malattia. La cooperativa, dal canto suo, aveva provato documentalmente, nel corso del giudizio, l’avvenuto compimento di tale periodo.
LA SOLUZIONE DEL GIUDICE
I giudici della Suprema Corte hanno dato ragione al datore di lavoro, affermando che, non trattandosi di licenziamento disciplinare, solo impropriamente, riguardo a tale licenziamento, si può parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, quale l'assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta.
Ne consegue, secondo un orientamento consolidato, che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni piú complessive, idonee a evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l'indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.
Cass., sez. lavoro, 25 novembre 2010, n. 23920
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