Entro il 31 dicembre i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria devono pagare i contributi che si riferiscono al trimestre estivo luglio-settembre; basta un solo giorno di ritardo nel pagare il dovuto e il versamento non ha più validità, viene annullato e rimborsato. Non si perdono i soldi ma si resta con il «buco» di tre mesi ai fini della pensione.
Per essere autorizzati alla prosecuzione volontaria è necessario essere disoccupati al momento della domanda, che viene presentata proprio per coprire di contributi un periodo di inattività che altrimenti resterebbe scoperto e allontanerebbe il momento della pensione. I requisiti contributivi sono:
1) avere versato almeno 5 anni di contributi, riferiti a qualsiasi epoca;
2) in alternativa, avere versato 3 anni di contributi nel quinquennio precedente la domanda di autorizzazione.
In alcuni casi basta un solo anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio. Questa riduzione vale:
a) per i lavoratori parasubordinati, i cosiddetti co.co.co;
b) per chi lavora in modo discontinuo, temporaneo, stagionale;
c) per chi lavora a part-time.
Per quanto riguarda il lavoro a tempo ridotto è opportuno ricordare quando si possono versare i contributi volontari:
1) part-time orizzontale (tutti i giorni a orario ridotto) = si può versare i contributi a integrazione dei ridotti contributi obbligatori. Esempio: lavora 4 ore rispetto alle 7 ore di contratto. Ebbene, può pagare i volontari sulle 3 ore mancanti di modo che in pensione siano calcolati sempre gli stipendi interi;
2) part-time verticale (in modo alterno: una settimana, un mese, un trimestre) = si può versare i contributi per i periodi intermedi di inoccupazione, e in questo modo non ha più alcuna scopertura.
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