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giovedì 2 dicembre 2010

CERTIFICATI DI MALATTIA TELEMATICI

Il vigente ordinamento stabilisce che, in caso di malattia sopravvenuta, ‘ Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro’ [Articolo 2, comma 2, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663].

La certificazione in parola non è dovuta qualora il datore di lavoro richieda all'I.N.P.S. la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione.

Con D.M. 26 febbraio 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze hanno stabilito che i Medici del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati sono tenuti a trasmettere direttamente all’I.N.P.S. – con modalità telematica – il certificato di malattia, rilasciandone copia cartacea al lavoratore interessato [ Articolo 3, D.M. 26 febbraio 2010].

Pertanto fatto salvo il caso in cui il datore di lavoro richieda all’Istituto la consultazione del certificato in via telematica, il lavoratore è comunque tenuto alla consegna dell’attestato al proprio datore di lavoro [ Articolo 4, D.M. 26 febbraio 2010]. In detto caso, l’attestazione dovrà essere inviata dal lavoratore attraverso raccomandata con avviso di ricevimento.

1. INVIO DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE

L’invio del certificato all’I.N.P.S. da parte del medico competente avviene telematicamente attraverso un apposito sistema informatico [ S.A.C.].

A seguito della visita medica, il medico competente rilascia al lavoratore copia cartacea:

- Del certificato di malattia, contenente diagnosi e relativo codice;
- Dell’attestato di malattia, privo di diagnosi.

Il certificato in parola dovrà contenere obbligatoriamente [I.N.P.S., circolare 16 aprile 2010, n. 60]:

• Codice fiscale del lavoratore;
• Residenza o domicilio abituale;
• Eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia;
• Codice di diagnosi;
• Data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
• Modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.


In caso di impossibilità di stampa della certificazione, il medico comunicherà al lavoratore, il numero di identificativo del certificato, attribuito dopo il controllo e l’accettazione dei dati tramessi. Tale numerazione, potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito internet dell’Istituto.

2. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA

L’I.N.P.S. mette a disposizione dei lavoratori nonché ai datori di lavoro un servizio di consultazione e stampa dei dati relativi dei certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante.

Pertanto il lavoratore che voglia visionare il certificato telematico potrà farlo attraverso due modalità:

- Tramite un codice PIN, rilasciato dal medico competente;
- Mediante l’inserimento del codice fiscale personale e del numero di certificato.

Quanto concerne ai datori di lavoro interessati all’attestato di malattia telematico, l’I.N.P.S. mette a loro disposizione un apposito sito internet.

Ai fini dell’accesso all’attestato i datori di lavoro dovranno presentare all’IN.P.S.:

1) Modulo di richiesta compilato e sottoscritto e compilato dallo stesso, con l’elenco dei dipendenti ai quali rilasciare il PIN per l’accesso agli attestati di malattia professionale;

2) Modulo di richiesta ‘individuale’ compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato con allegata la fotocopia del documento d’identità.

A seguito di verifica della richiesta e dell’identità del richiedente, l’Istituto rilascia allo stesso un PIN.

Se lo stesso è già in possesso di Pin per altre finalità, l’autorizzazione al servizio sarà incorporata al codice preesistente.

L’I.N.P.S. mette a disposizione dei datori di lavoro un ulteriore modalità di visualizzazione degli attestati mediante l’invio degli stessi da parte dell’istituto ad una casella di posta elettronica certificata [P.E.C.], indicata dal datore di lavoro interessato.

La richiesta di invio degli attestati tramite PEC deve essere inoltrata dal datore di lavoro all’indirizzo di Posta certificata di una Sede Inps e deve avvenire utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati i documenti telematici ricevuti dai medici [I.N.P.S., circolare 7 settembre 2010, n. 119].
Inoltre, la richiesta per essere accolta deve contenere:

• per le pubbliche amministrazioni l'identificazione del richiedente espressa con il codice fiscale della stessa e con il progressivo INPDAP relativo alla "Sede di servizio". Queste amministrazioni possono chiedere l'invio "accentrato" degli attestati di tutti i propri dipendenti; in tal caso, dovranno precisare che autorizzano l'INPS a tener conto del solo codice fiscale di identificazione dell'Amministrazione e a trascurare i progressivi INPDAP che, nelle denunce
contributive, risultano essere le Sedi di servizio di dipendenza dei lavoratori;

• per le aziende private l'identificazione da comunicare è la matricola INPS. Nel messaggio l'azienda può chiedere, specificandole, di abbinare all'indirizzo di P.E.C. mittente più matricole INPS riferite all'azienda stessa.

Il formato di invio dei documenti deve essere scelto tra TXT, XML o entrambi.

A seguito della ricezione dell’istanza presentata, la sede I.N.P.S. provvederà a inoltrare all’indirizzo PEC segnalato gli attestati di malattia afferenti ai lavoratori del datore di lavoro richiedente.

Altri approfondimenti li trovi nel sito: www.gestionemalattia.info/certificati-medici-telematici

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