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venerdì 10 dicembre 2010

LAVORO NERO E MAXISANZIONI: RESTANO ANCHE LE SANZIONI CIVILI

Due sono le ipotesi sanzionatorie (che si aggiungono alle normali sanzioni) introdotte dal Collegato lavoro (legge n. 183/2010):

1) la prima prevede la sanzione amministrativa da euro 1.500 ad euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettiva, in caso di impiego di lavoratori subordinati per i quali i datori di lavoro privati non abbiano effettuato la preventiva comunicazione obbligatoria;

2) la seconda prevede una sanzione più lieve, da euro 1.000 ad euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, «nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo». In sostanza tale sanzione trova applicazione per il periodo di «lavoro nero» precedente alla regolarizzazione.

La competenza si allarga, gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza, mediante la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione.

Pertanto, il personale ispettivo deve procedere alla contestazione/notificazione della maxisanzione e delle altre sanzioni connesse al lavoro nero rientranti nelle rispettive e specifiche competenze.

Attenzione: la nuova previsione normativa non esclude l'applicazione dell'istituto della diffida obbligatoria alla maxisanzione per lavoro nero. Di conseguenza gli ispettori, qualora riscontrino ipotesi di lavoro nero alle quali è applicabile la maxisanzione, devono diffidare il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido a regolarizzare sotto il profilo contributivo, retributivo e lavoristico le condotte illecite.

Sanzioni civili. Per quanto riguarda, invece, le sanzioni civili connesse all'evasione di contributi e premi assicurativi, per entrambe le ipotesi di lavoro nero sopra delineate, la norma ha sancito l'aumento del 50% dell'importo delle stesse. Tali sanzioni saranno applicate agli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del «Collegato lavoro», anche se le connesse evasioni si riferiscono a periodi di lavoro irregolare antecedenti al 24 novembre 2010.

Anche tali sanzioni civili trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui siano scaduti, al momento dell'accesso ispettivo, i termini per il pagamento dei contributi e dei premi con riferimento al periodo di lavoro irregolare accertato.

Limiti intertemporali. La competenza in materia di maxisanzione non è più riferita al momento della «constatazione della violazione» da parte degli ispettori, bensì al momento della «commissione dell'illecito».

Gli ispettori di vigilanza - precisa l'INAIL - pertanto, dovranno segnalare alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le condotte illecite cessate anteriormente alla data del 24 novembre 2010 (seppure iniziate prima del 12 agosto 2006 - data di entrata in vigore della legge n. 248/2006 - e accertate successivamente), in quanto competente ad irrogare la maxisanzione è il personale ispettivo del Ministero del lavoro.

Se invece l'illecito è iniziato prima del 12 agosto del 2006 o prima del 24 novembre 2010 e la condotta illecita non si è esaurita, ma è proseguita oltre tale ultima data, competenti ad irrogare la maxisanzione sono tutti gli organismi di vigilanza.

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