Cerca nel blog

sabato 11 dicembre 2010

SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA’ LAVORATIVA DA PARTE DEL DIPENDENTE ASSENTE PER MALATTIA

Con sentenza 28 ottobre 2010, n. 22029, la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sui motivi che legittimano il licenziamento nel caso di svolgimento di altra attività lavorativa da parte di un lavoratore in malattia.

Secondo la corte, nell’ipotesi di licenziamento dovuto a svolgimento di un’ ulteriore attività lavorativa a quella ordinaria è irrilevante la qualificazione dell’attività svolta quale attività retribuita o meno in quanto ‘la ratio che giustifica il recesso in caso di svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente durante il periodo di malattia va ravvisata nella violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio, con conseguente pregiudizio per il datore di lavoro’.

Nessun commento: