L'INPS, con messaggio n. 18529 del 13 luglio 2010, aveva affermato il datore di lavoro doveva provvedere all’anticipo per conto dello stesso Ente dell’indennità di malattia, maternità, permessi ex art. 33 della L. n. 104/1992 e congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, con esclusione dei lavoratori previsti dall’art. 1 comma 6 del D.L. n. 633/1979 e dello spettacolo saltuari o con contratto a termine.
Con un successivo messaggio n. 28997 del 18 novembre 2010, l’INPS fornisce chiarimenti in merito ad un eventuale rifiuto da parte della azienda di anticipare delle indennità in questione.
Al riguardo, l'istituto recepisce le ultime indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro nella nota del 5 novembre 2010 n. prot. 25/I/0018630, che indicano in maniera meno restrittiva i casi in cui sia possibile il pagamento diretto, qualora il datore di lavoro non anticipi le indennità sopramenzionate.
In vero, è possibile individuare i casi in cui, essendo comprovata la mancata anticipazione delle indennità in questione da parte del datore di lavoro, sia per volontà di quest'ultimo, sia per una impossibilità oggettiva, è previsto effettuare il pagamento diretto della prestazione economica dovuta. Si tratta delle seguenti ipotesi in cui:
1) ipotesi in cui il datore di lavoro sia stato sottoposto a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria);
2) ipotesi in cui l'INPS stia effettuando il pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione, anche in deroga;
3) ipotesi in cui la Direzione provinciale del lavoro, accertato l'inadempimento del datore di lavoro, abbia disposto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS;
4) ipotesi in cui l'omessa anticipazione riguardi eventi indennizzabili insorti nel corso dell'attività di azienda successivamente cessata;
5) ipotesi di aziende tuttora attive che rifiutino espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto.
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giovedì 2 dicembre 2010
Pagamento diretto delle indennità di malattia, maternità, permessi e congedo straordinario
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