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venerdì 3 dicembre 2010

TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

Il tirocinio formativo e di orientamento è disciplinato dall’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal successivo regolamento attuativo 25 marzo 1998, n. 142.
E’ un periodo di formazione finalizzato a [ Articolo 18, comma 1, Legge 24 giugno 1997]:

-realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

In ogni caso, il suddetto periodo è rivolto solo ai soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico.

Il tirocinio è attuato mediante un progetto di orientamento e di formazione, sulla base di apposite convenzioni stipulate da datori di lavoro e enti promotori.
Pertanto il tirocinio è un’esperienza che coinvolge 3 soggetti:

- Il tirocinante;
- L’azienda ospitante;
- L’ente formativo promotore.

TIPOLOGIE DI TIROCINIO
A)TIROCINIO FORMATIVO, finalizzato a sviluppare le competenze acquisite nel percorso formativo con le competenze acquisibili nel mondo professionale;
B)TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, finalizzato a consentire scelte professionali più consapevoli mediante conoscenze dirette dell’attività lavorativa.
SOGGETTI COINVOLTI:
1) TIROCINANTI: studenti ovvero soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ivi compresi i cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, nonché i cittadini extracomunitari secondi i principi di reciprocità. Non è prevista un’età massima di assunzione.
2) AZIENDE OSPITANTI. Tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati. Essi sono tenuti a favorire l’esperienza del tirocinante nell’ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell’organizzazione aziendale nonché a designare un responsabile azienda ovvero un ‘tutor’, incaricato a seguire il tirocinante.
In ogni caso, la norma non stabilisce un numero minimo di lavoratori subordinati per attivare il tirocinio ma stabilisce un numero massimo a seconda delle dimensioni aziendali così determinato:
- Le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5, possono inserire un tirocinante;
- Le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19, fino a un massimo di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- Le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, possono inserire tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti.

3) ENTI PROMOTORI
L'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, N. 142 definisce le specifiche tipologie degli enti che possono promuovere tirocini formativi e di orientamento:
• agenzie per l'impiego ovvero strutture aventi analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali;
• università e istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici;
• provveditorati agli studi;
• istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
• centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente;
• comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
• servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;

• istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, con specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

Anche gli enti promotori sono tenuti ad indicare la presenza di un tutore come responsabile didattico- organizzativo dell’attività formativa.

In ogni caso, i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’I.N.A.I.L. nonché presso idonea compagnia assicuratrice.

 PERIODO FORMATIVO

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:

- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- I nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e responsabile aziendale;
- Gli estremi di identificativi delle assicurazioni;
- La durata del periodo di svolgimento del tirocinio;
- Il settore aziendale di inserimento
In ogni caso, l’esperienza di tirocinio può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.



 DURATA TIROCINIO
Il D.M. 25marzo 19998, n. 142, definisce una durata massima del tirocinio in relazione agli utenti con cui si stipula il rapporto di formazione.


SOGGETTI DESTINATARI DURATA MASSIMA
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 4 MESI
LAVORATORI INOCCUPATI O DISOCCUPATI, IVI COMPRESI ISCRITTI LISTE DI MOBILITA’ 6 MESI
ALLIEVI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO, CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, CORSI POST DIPLOMA O POST LAUREA, ANCHE NEI 18 NESI SUCCESSIVI AGLI STUDI
6 MESI
STUDENTI UNIVERSITARI , IVI COMPRESI DOTTORATI DI RICERCA, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, ANCHE NEI 18 MESI SUCCESSIVI AL TERMINE DEGLI STUDI 12 MESI
PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI ART. 4, L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 12 MESI
PORTATORI DI HANDICAP 24 MESI


ITER DI AVVIO

1. La comunicazione preventiva all’instaurazione del rapporto di tirocinio entro le ore 24 del giorno precedente tranne nel caso in cui lo stesso sia promosso da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti nell’ipotesi in cui costituiscano meri periodi di alternanza tra scuola e lavoro.

2. Instaurazione rapporto assicurativo a carico dell’ente promotore;

3. Trasmissione delle convenzioni da parte dei soggetti promotori a:

- Regione
- struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione;
- R.S.A. ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

4. Comunicazione del termine del periodo di tirocinio nonché rilascio dell’apposita certificazione sull’avvenuto completamento dello stage e competenze acquisite.

Per altri approfondimenti:
www.tirocinioformativo.info

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