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giovedì 17 febbraio 2011

Verbale unico ministeriale: scompare la parte contributiva e i problemi non mancano

L’articolo 33 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 [‘Collegato Lavoro’] introduce importanti novità in merito l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.
La sopracitata norma va a sostituire l’articolo 13 del D.Lgs. 124/2004 introducendo per la prima volta una disciplina di dettaglio sulla verbalizzazione dell’attività svolta dal personale ispettivo e modificando profondamente la procedura di diffida obbligatoria.

Il Collegato Lavoro ha di fatto introdotto ufficialmente il c.d. ‘Verbale unico di accertamento e notificazione’, già introdotto dal D.Lgs. n. 124/2004 e reso ufficialmente operativo con la Legge 4 novembre 2010, n. 183.

Come noto, ai sensi dell’articolo 33, della Legge 4 novembre 2010, n. 183 in caso di constatata inosservanza di norme di legge, ovvero dei contratti collettivi dai quali derivino sanzioni amministrative, il personale ispettivo può provvedere a diffidare il trasgressore [o eventualmente all’obbligato in solido] alla regolarizzazione delle inosservanze entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale.

L’ammissione alla procedura di diffida e la contestazione delle violazioni amministrative è effettuata mediante la notifica al trasgressore di un unico verbale di accertamento e notificazione [‘verbale unico’].

Il verbale unico, obbligatoriamente, deve contenere [ Articolo 33, l. 183/2010]:

1. gli esiti dettagliati dell’accertamento, con puntuale indicazione delle fonti prova degli illeciti rilevati;
2. la diffida a regolarizzare gli adempimenti sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento;
3. la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della sanzione in misura minima nei termini stabiliti dalla legge;
4. l’ammissione al pagamento della sanzione ridotta, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo, perle violazioni non sanate o non sanabili, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento;
5. l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

Il sopracitato Collegato Lavoro ha di fatto unificato moduli differenti: nella previgente formulazione infatti, diffida, verifica dell’ottemperanza e contestazione dell’illecito avvenivano in modo separato, anche temporalmente.

In ogni caso il nuovo modello di verbale unico ministeriale è caratterizzato da lacune rispetto ai modelli previgenti.

Come notto, il D.Lgs. 124/2004 prevedeva la possibilità agli istituti di avvalersi di verbali di altri enti per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, senza procedere a ulteriore propria verifica di accertamento. Per quanto riguarda il verbale unico di accertamento, le varie amministrazioni potevano avvalersi dello stesso in quanto le precedenti versioni del verbale riportavano espressamente una parte dedicata agli addebiti contributivi.

Ad oggi, analizzando il nuovo modello introdotto con circolare n. 41/2010, la parte relativa ai contributi di fatto scompare. Questa omessa indicazione comporta delle conseguenze serie in materia di verifiche ispettive: di fatto, un verbale che non riporti gli imponibili non è più direttamente utilizzabile dai vari enti, i quali dovranno pertanto disporre un nuovo incarico ispettivo, finalizzato al calcolo dei dati omessi.In secondo luogo, una verbalizzazione che obblighi il datore di lavoro ispezionato a subire una nuova verifica per i dati omessi è di fatto contraria allo spirito delle norme in materia di vigilanza.

Per ovviare a questo problema, in ogni caso, la mancanza esplicita di una parte del modello dedicata agli imponibili non impedisce agli ispettori di riportare nel corpo del verbale i dati contributivi.

Al riguardo, di fronte alle suddette problematiche non si può che aspettare eventuali indicazioni da parte del Ministero.

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