L'I.N.P.S. ha rivalutato per il 2011 i valori di riferimento per il calcolo dei contributi dovuti:
– minimale retributivo pari a 44,49 euro giornaliere;
– minimale dei lavoratori a domicilio pari a 24,72 euro da ragguagliare al minimale generale di
44,49 euro;
– minimale orario part time pari a 6,67 euro;
– fascia di retribuzione annua oltre la quale si applica l'aliquota aggiuntiva IVS dell'1 per cento, pari a 43.042 euro;
– massimale contributivo e pensionabile annuo per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 pari a 93.622 euro;
– limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari ad una retribuzione settimanale di 187,34 euro.
Sono confermati anche per il 2011 le soglie di esenzione contributiva per fringe benefit, indennità mensa, trasferta, trasferimento e azioni offerte ai dipendenti.
Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2011, non hanno potuto tenere conto delle predette novità possono regolarizzare detto periodo entro il 16 maggio 2011.
Fonte: I.N.P.S., Circolare 1/2/2011, n. 24
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