Con recente sentenza 18 novembre 2010, n. n. 23303 la Corte di Cassazione ha stabilito che, è legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore a seguito di controlli ‘ occulti’.
Di fatto, secondo la Corte, ‘sono legittimi i controlli posti in essere da dipendenti di un’agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti e non esercitando potere alcuno di vigilanza e di controllo, verifichino l’eventuale appropriazione di denaro da parte del personale addetto, limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata, a pagare il relativo prezzo e a constatare la registrazione della somma incassata da parte del cassiere’.
Infatti, le norme poste dagli articoli 2 e 3 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, ‘non escludono il potere dell’imprenditore, ai sensi degli articoli 2086 e 2104 del codice civile, di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione.
Pertanto, rientra nel potere dell’imprenditore la facoltà di avvalersi di appositi organismi per controllare, anche occultamente il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione.
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