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venerdì 4 febbraio 2011

L’INPS E LA MAXISANZIONE: LE PRECISAZIONI DELL’INPS ALLA LUCE DEL COLLEGATO

L’art. 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il cd. Collegato Lavoro, ha modificato il quadro normativo che regolamenta le misure per contrastare il lavoro sommerso: in particolare l’intervento ha riguardato una rivisitazione della maxisanzione per il lavoro nero e la definizione in maniera tassativa della fattispecie, da identificare come il rapporto che intercorre tra datore di lavoro e lavoratore per il quale non siano state effettuate le preventive comunicazioni di instaurazione del rapporto di lavoro. La Circolare INPS n.157 del 7 dicembre 2010 interviene sull’art. 4 in questione innovando la materia su due fronti: da una parte prevedendo una nuova disciplina in materia di sanzioni civili in caso di impiego di lavoratori in modo irregolare, e dall’altra riconoscendo delle nuove competenze in capo agli ispettori degli Enti previdenziali.

Per quanto concerne il campo di intervento della nuova disciplina riguardante le sanzioni civili, la nuova modalità di calcolo trova applicazione per gli accertamenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro, e qualora le stesse si riferiscano a periodi di lavoro irregolare svolti prima della suddetta data. In particolare, a differenza del sistema previgente, la nuova impostazione riguardante le sanzioni civili si applica solo ai rapporti di lavoro subordinato, ma non domestico, con esclusione quindi dei rapporti di lavoro autonomi e parasubordinati.

La nuova misura delle sanzioni trova altresì applicazione in altri due particolari casi: qualora il datore di lavoro dichiari di aver attivato un rapporto di lavoro autonomo ma senza essere in possesso di una documentazione ritenuta idonea a provare la pretesa autonomia del rapporto stesso, e nell’ipotesi di prestazione di lavoro occasionale accessorio in assenza delle comunicazioni all’INPS e all’INAIL.

La misura delle sanzioni civili in caso di lavoro irregolare verranno così calcolate nella misura del 30% in ragione d’anno fino ad un massimo del 60% della contribuzione evasa per la quale, al momento dell’accesso ispettivo, siano già scaduti i previsti termini di versamento. Tale importo deve essere però maggiorato del 50%. In particolare nel caso di raggiungimento del limite del 60%, oltre alla maggiorazione prevista, l’importo deve essere incrementato degli interessi a titolo di mora.

La predetta maggiorazione delle sanzioni civili non trova comunque applicazione nell’ipotesi in cui il datore di lavoro occulti le retribuzioni erogate: in tale ipotesi la misura delle sanzioni non prevede l’applicazione di maggiorazioni.

L’ulteriore elemento di novità del Collegato Lavoro, che ha dei riflessi in tema di vigilanza, concerne l’ampliamento dei soggetti legittimati ad irrogare la maxisanzione.

In vero, la competenza ad adottare tale provvedimento è estesa anche agli ispettori dell’INPS. Tale competenza decorre dalla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro (24 novembre 2010) riferendosi ad illeciti commessi antecedentemente a tale data ma che siano proseguiti oltre la stessa.

Con la finalità di promozione della regolarizzazione dei rapporti di lavoro, qualora il personale ispettivo riscontri durante la propria attività di vigilanza delle ipotesi di lavoro “nero” alle quali sia applicabile la maxisanzione, deve diffidare il trasgressore a regolarizzare sotto il profilo contributivo e retributivo la posizione dei lavoratori coinvolti.

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