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giovedì 17 febbraio 2011

Minori extraue: la conversione del permesso in lavoro subordinato

Come noto, il vigente ordinamento in tema di disciplina dell’immigrazione prevede che ‘il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole.

L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione’ [ Articolo 31 comma 1 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286].
‘Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno’.

Al raggiungimento della maggiore età, al figlio minore dello straniero nonché al minore affidato, può essere rilasciato un permesso di soggiorno:

- per motivi di studio;
- di lavoro subordinato;
- di lavoro autonomo.

Al contrario, il riconoscimento della conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo ovvero per studio, ai minori stranieri non accompagnati – ovvero presenti sul territorio nazionale senza persone adulte di riferimento di cui all’art. 1 comma 2 del D.P.C.M. n. 535/1999 - può essere concesso, al raggiungimento della maggiore età alle seguenti condizioni [Articolo 32, comma 1bis e 1ter, D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 :
• il neomaggiorenne si trovi in Italia da almeno 3 anni;
• lo straniero sia stato ammesso per un periodo non inferiore di due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale];
• lo straniero ha la disponibilità di un alloggio;
• lo stesso frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

Il Tar Lazio, con sentenza 7 ottobre 2010, n. 32718 è intervenuto sulla questione. In particolar modo si è pronunciato sulla conversione del permesso di soggiorno di un minore entrato come non accompagnato ma successivamente affidato ad una famiglia italiana.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha di fatto affermato che la conversione del permesso di soggiorno del minore ‘comunque affidato’, ovvero affidato sin dall’ordine dell’ingresso ovvero successivamente ad altro soggetto o a un istituto o ente, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro ovvero di studio spetta al compimento della maggiore età a prescindere dalla frequenza di un progetto di integrazione sociale e a prescindere che vi sia stata un presenza regolare sul territorio italiano per almeno 3 anni.

Di fatto secondo il suddetto Tribunale ‘ai fini della conversione del permesso di soggiorno rilasciato ad un cittadino extracomunitario di minore età diventato poi maggiorenne, l’articolo 32 del D.Lgs. n. 286/1998 va interpretato nel senso che i commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso’.

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