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lunedì 21 febbraio 2011

ARTIGIANI e COMMERCIANTI: I CONTRIBUTI INPS 2011, PRIMO APPUNTAMENTO IL 16 MAGGIO

Confermate per l'anno in corso le aliquote contributive vigenti nel 2010 per artigiani e commercianti, con l'esclusione di minimali e massimali (per essi sono previsti nuovi valori).

Le aliquote per il corrente anno, rimaste invariate, risultano essere del 20% per gli artigiani e 20,09% per i commercianti. Per i coadiutori di età non superiore a 21 anni opera una riduzione di tre punti percentuali. Ne deriva che il contributo generale minimo annuo dovuto per la pensione (ad esso si devono aggiungere 62 centesimi al mese per il contributo di maternità) è di 2.917,84 euro per artigiani e 2.930,94 per commercianti. Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul minimale rapportato a mese è di 243,15 euro per artigiani e 244,24 per commercianti.

Il contributo per l'anno 2011 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2010 per la quota eccedente il minimale di 14.552 euro in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di 43.042 euro. Per i redditi superiori a tale cifra è sempre applicabile l'addizionale 1%.

I massimali. La normativa prevede due diversi tipi di massimale di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo per la pensione.

1) Il primo massimale di reddito annuo è pari a 71.737 euro; esso riguarda esclusivamente i soggetti iscritti all'INPS con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

2) Il secondo riguarda i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva; esso è non frazionabile in ragione mensile ed è pari a 93.622 euro.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per la pensione risulta nel 2011 pari a 14.634,35 euro per artigiani e 14.698,91per commercianti

Versamento a saldo. Il contributo è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza), ed è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2011, ai redditi 2011 da denunciare al fisco nel 2012).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2011, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Imprese con collaboratori. Se il titolare si avvale anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente maniera:

a) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;

b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo. Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.

Termini e modalità di versamento. I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2011 e 16 febbraio 2012, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011.

(INPS - Circ. n. 34 del 10 febbraio 2011

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