Cerca nel blog

lunedì 21 febbraio 2011

Collegato Lavoro e maxisanzione: dpl e inail in contrasto

L’articolo 4, comma 1 del Disegno di Legge n. 1441-quarter [c.d. ‘Collegato Lavoro’], definitivamente approvato in data 19 ottobre 2010, introduce importanti modifiche all’impianto sanzionatorio in materia di impiego di lavoro irregolare.

La norma va a ridefinire la disciplina sanzionatoria dovuta alla presenza in azienda di lavoro irregolare, introdotta dall’articolo 3 comma 3 del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12 e successivamente modificata dall’articolo 36-bis, comma 7, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il c.d. ‘Collegato Lavoro’ oltre a rimodulare le misure previste per le sanzioni amministrative, prevede che, ai sensi del medesimo articolo 4 ‘all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3, provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza’.

Di fatto, all’irrogazione della maxisanzione possono provvedere anche gli ispettori degli Enti previdenziali.

Ai sensi della predetta norma, i vari istituti si sono adoperati per delineare le istruzioni operative applicabili alla nuova normativa: in particolar modo il Ministero del Lavoro nonché l’ I.N.A.I.L., hanno fornito le relative istruzioni esplicative delle norma, andando di fatto a definire soluzioni interpretative del tutto opposte.

1. La Maxisanzione per lavoro nero: Ministero e INAIL

Come noto, l’articolo 4, comma 1, del già citato Collegato-Lavoro sostituisce il testo dell’articolo 3, comma 3, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, così come modificato dall’articolo 36-bis del D.L. 4 luglio 2006, n.223.

La nuova formulazione dell’articolo 3 prevede che, qualora il datore di lavoro privato, con esclusione del datore di lavoro domestico, provveda all’assunzione di lavoratori subordinati senza dare preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l’impiego, è punito con una:

- sanzione amministrativa ricompresa tra € 1.500,00 ed € 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150,00 per ciascuna giornata di effettivo lavoro;
- sanzione civile, maggiorata del 50% sulle sanzioni civili ordinariamente dovute per l’evasione contributiva. Ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera b) della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le sanzioni civili ordinariamente dovute sono, in ragione d'anno, pari al 30% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge e non possono superare il 60%.

Inoltre, qualora il datore di lavoro obbligato abbia provveduto alla regolarizzazione per proprio conto, ovvero nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo, è soggetto ad una sanzione amministrativa in misura ridotta, ricompresa tra € 1.000,00 ed € 8.000,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare.

La novità più rilevante consiste nella limitazione della sanzione ai lavoratori subordinati per i quali non sia stata effettuata la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. In ogni caso, la sanzione non trova applicazione qualora il datore di lavoro evidenzi la volontà di non occultare il rapporto.

Secondo il Ministero infatti anche qualora non vi sia comunicazione preventiva al C.P.I., l’ispettore dovrà analizzare la natura del rapporto e solo dopo aver qualificato la natura subordinata dello stesso, provvederà a irrogare la sanzione.

Ma cosa succede qualora la comunicazione preventiva non è normalmente prevista?
Di fatto ,la normativa vigente prevede dei casi in cui non sussiste l’obbligo di comunicazione preventiva al Centro per l’impiego ma la sola denuncia preventiva all’I.N.A.I.L. [Articolo 23 del T.U. 1124/1965].

Di fatto per:

- i coniugi, figli naturali o adottivi, gli altri parenti, affini, affiliati, affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale;
- soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale oppure non manuale;
la Legge n. 133/2008 ha previsto solo una comunicazione anticipata all’I.N.A.I.L.
L’assenza della comunicazione preventiva all’I.N.A.I.L. ha pertanto prodotto interpretazioni diverse a carico dei diversi enti:
- in particolar modo per il Ministero del Lavoro, nei suddetti casi, l’assenza di comunicazione preventiva all’inail comporta una presunzione di lavoro subordinato, con conseguente irrogazione della maxisanzione senza indagare sulla natura del rapporto.
- Diversamente, l’inail ha previsto che la maxisanzione può trovare applicazione solo nei casi in cui sarà accertato che il rapporto di lavoro ha le caratteristiche del lavoro subordinato. Pertanto, a seguito di ispezione accertante la mancata denuncia all’inail per i soggetti sopraelencati, l’istituto non comminerà la maxisanzione per lavoro nero, in quanto qualificherà il rapporto non come lavoro subordinato. L’unica sanzione che potrà essere irrogata sarà quella di cui l’art. 23 per omessa denuncia Inail.

Di fatto, il far dipendere la sussistenza del lavoro subordinato da un mero requisito formare, appare contestabile: di fatto il Ministero, operando una presunzione di lavoro subordinato a seguito di mancanza di un requisito formale, va a qualificare in lavoro subordinato delle tipologie che di fatto non rientrano nella fattispecie.

Pertanto, in base alle suddette considerazioni è opportuno che le diverse amministrazioni addivengano a una linea comune, in quanto l’uniformità dell’applicazione della norma è una esigenza fondamentale anche al fine di evitare inutili contenziosi.

Nessun commento: