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martedì 8 febbraio 2011

Agevolazioni per l’assunzione a termine di lavoratori in mobilità

Come noto, il vigente ordinamento prevede forme incentivanti per i datori di lavoro a fronte dell’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. In particolar modo l’articolo 8, comma 2 della Legge 223/1991, riconosce una riduzione dei contributi previdenziali nella misura prevista per gli apprendisti, ai datori di lavoro che assumano lavoratori in mobilità.

L’assunzione a tempo determinato, ai sensi del suddetto articolo, deve avere durata inferiore a 12 mesi per i quali è riconosciuta la suddetta agevolazione contributiva.

In ogni caso, le disposizioni dettate dalla predetta legge devono risultare compatibili con quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, che regola la materia del contratto a termine.

Come noto, l’instaurazione di un contratto a tempo determinato è subordinato alla presenza di ragioni di carattere tecnico produttivo organizzativo e sostitutivo: di fatto, la mancanza di tali ragioni giustificatrici integra un’ipotesi di illegittima apposizione del termine con conseguente conversione del rapporto a tempo pieno e indeterminato.

L’I.N.P.S., con recente messaggio 27 dicembre 2010, n. 32661, ha fornito precisazioni in merito a quanto sopracitato. Innanzitutto, l’articolo 8 della legge 223/1991 introduce nell’ordinamento italiano una particolare deroga, di carattere soggettivo, alle norme che limitano l’apposizione del termine nel rapporto di lavoro subordinato.

Di fatto, il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità può essere assunto a termine anche in assenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo di cui sopra, essendo la ragione giustificatrice insita nella tipologia del soggetto assunto.

In ogni caso, qualora il lavoratore sia assunto senza le ragioni giustificatrici, il rapporto di lavoro potrà avere durata massima 12 mesi, con conseguente applicazione, per il medesimo periodo, delle previste agevolazioni contributive.

In ogni caso la norma non esclude a priori l’applicazione del D.Lgs. 368/2001 alla suddetta fattispecie: può infatti accadere che l’assunzione a termine del lavoratore iscritto alle liste di mobilità possa avvenire attraverso le ragioni giustificatrici previste dall’articolo 1 del predetto decreto, con conseguente applicazione della disciplina sul rapporto a termine. Infatti, in detta ipotesi il rapporto di lavoro potrà avere durata superiore ai 12 mesi. In ogni caso, l’agevolazione contributiva sarà riconosciuta per un massimo di 12 mesi.

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