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lunedì 21 febbraio 2011

CASSA INTEGRAZIONE, MOBILITÀ, DISOCCUPAZIONE: I MASSIMALI MENSILI 2011

Cassa integrazione guadagni 2011. L'integrazione INPS non può superare il massimale che quest'anno è di 906,80 euro lordi mensili, e che al netto della riduzione del 5,84% scende a 853,84 euro; se la retribuzione è superiore a 1.961,80 euro il massimale sale rispettivamente a 1.089,89 e 1.026,24 euro.

Questi importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Indennità di mobilità. Gli stessi importi indicati per la cassa integrazione si applicano in caso di indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2010.

Disoccupazione per l'edilizia. Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia (legge n. 223/1991), nonché a quello della legge n. 451/1994, trovano applicazione gli importi sopra indicati. Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia in base alla legge n. 427/1975, l'importo da corrispondere per l'anno 2011 è di 592,89 euro, che, al netto della riduzione del 5,84%, scende a 558,27 euro.

Indennità ordinaria di disoccupazione. Gli importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali sono pari per il 2011 a 906,80 euro e a 1.089,89 euro. Per quanto riguarda l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all'attività svolta nel corso dell'anno 2010, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per il 2010 e cioè 892,96 euro e 1.073,25 euro.

Assegno per attività socialmente utili. L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari dal 1° gennaio 2011 a 541,38 euro. Infine per i lavori di pubblica utilità si ricorda che non opera alcuna rivalutazione annuale per cui l'assegno resta fissato in 413,16 euro mensili.

(INPS - Circ. n. 25 del 4 febbraio 2010)

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