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mercoledì 23 febbraio 2011

Detassazione del 10% riconosciuta sulle somme di reddito a fronte di incremento della produttività: chiarimenti Agenzia delle Entrate

Come noto, attraverso l’articolo 53 del D.L. 31 maggio 2010,n. 78 e l’articolo 1, comma 47 della legge 21 dicembre 2010, n. 220, il Legislatore ha di fatto prorogato per tutto il 2011 il regime di tassazione sostitutiva del 10% in ordine alle somme ‘correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale’.

L’agenzia delle Entrate, con recente circolare 14 febbraio 2011, n. 3/E, in ordine ai diversi dubbi interpretativi, ha di fatto fornito il proprio orientamento sulla materia.

Secondo l’Agenzia, la tassazione agevolata prevista per l’anno 2011 è di fatto subordinata alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, escludendo quindi dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali’.

Inoltre, ai sensi del predetto articolo 53, l’assoggettamento all’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

Pertanto, per il 2011,il regime di miglior favore troverà applicazione:

- Entro il limite complessivo di € 6.000,00 per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000,00;
- Qualora la retribuzione sia stata erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali;
- Qualora le somme erogate siano correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

In merito, l’Agenzia elenca i principali istituti che possono dare luogo all’applicazione della misura in quanto riconducibili ad elementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, quali:

• Straordinario: è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario[ quota di retribuzione ordinaria +quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie];
• Lavoro a tempo parziale: è detassabile l’intero compenso per lavoro supplementare;
• Lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate nonché l’eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno;
• Lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che , usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica, siano tenuti a prestare lavoro la domenica;
• Indennità di turno e le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario articolato su turni.

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