Cerca nel blog

venerdì 4 febbraio 2011

Distacco, se la sede di lavoro e' diversa da quella del distaccatario?

Il Ministero del lavoro evidenzia che il luogo di lavoro del lavoratore distaccato costituisce mera modalita' di svolgimento della prestazione lavorativa e dunque come tale non sembra assumere particolare rilievo se sussistono i requisiti di legittimita'. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato ha interrogato la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro per conoscere la corretta interpretazione dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, in materia di disciplina del distacco.

Il Ministero ha risposto con interpello n. 1 del 2 febbraio c.a.

Premette il Ministero che per correttamente configurare giuridicamente il distacco occorre richiamare i requisiti di legittimità contemplati nel richiamato articolo 30. Ricorda in particolare il Ministero che l’istituto in esame non determina una novazione soggettiva del rapporto di lavoro, ovvero il sorgere di un nuovo rapporto con il terzo beneficiario della prestazione. In tal senso il distacco produce l’effetto di modificare le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa rispetto a quanto convenuto dalle parti nell’originario contratto di lavoro.

Ricorda poi il Ministero che lo stesso articolo n.30 del richiamato Decreto individua, quali elementi caratterizzanti l’istituto:

- l’interesse del distaccante;

- la temporaneità del distacco;

- lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, elementi tutti indispensabili ai fini del legittimo ricorso al distacco Il distacco, evidenzia la risposta , può essere giustificato da un qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico che, non deve coincidere con l'interesse alla mera somministrazione di lavoro.

L'interesse di cui si dice deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, accertato caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata e non semplicemente in relazione all’oggetto sociale dell’impresa. Perciò il distacco deve essere puntuale quanto alle finalità perseguite e temporalmente limitato. Inoltre altro requisito fondamentale dell'istituto è costituito dallo svolgimento di una determinata attività lavorativa; ciò significa che il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell’interesse proprio del distaccante.

Posti questi come requisiti unici per un legittimo ricorso al distacco, la dislocazione del lavoratore presso la sede dell’impresa distaccataria, pur rappresentando l’ipotesi “statisticamente” più ricorrente, non può costituire un elemento indispensabile al corretto utilizzo dell’istituto.

Tutto ciò considerato, conclude il Ministero, che la prestazione del lavoratore presso una sede di lavoro diversa da quella del distaccatario costituisce dunque un elemento di fatto della prestazione che potrà eventualmente essere valutato, unitamente agli altri, per verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legittimità e l’assenza di condotte elusive della normativa in esame.

(Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 02/02/2011, n. 1)

Nessun commento: