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venerdì 18 febbraio 2011

Avviso di addebito e possibili conseguenze al mancato pagamento dei contributi

L’INPS, con il messaggio 16/02/2011 n.3881, facendo seguito alla circolare 168/2010, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla formazione dell’avviso di addebito all’esito di accertamento ispettivo che ha rilevato omissioni contributive.

In particolare l’Istituto previdenziale evidenzia che il termine di 90 giorni decorrente dalla notifica dell’atto di accertamento entro il quale deve essere formato l’avviso di addebito ricorre sia nel caso in cui non sia stata data ottemperanza, mediante il pagamento del debito contestato, alla diffida di regolarizzazione sia nel caso in cui sia mancata la proposizione di ricorso amministrativo nei termini fissati dalla normativa vigente, in relazione alla natura dell'obbligo contributivo.

Poiché il contribuente può tenere comportamenti differenti durante i predetti 90 giorni, l’INPS individua tre possibili scenari con le relative conseguenze.
Nel primo caso il trasgressore, o l’eventuale obbligato in solido, paga il debito contestato entro 30 giorni dalla notifica del verbale ispettivo avente ad oggetto illeciti diffidabili. In questa ipotesi il contribuente è ammesso, nei 15 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine perentorio, al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura minima prevista dalla legge, compresa la maxisanzione contro il lavoro sommerso.

Il pagamento delle sanzioni entro il termine previsto estingue il procedimento sanzionatorio.
Nel secondo caso invece il trasgressore, o l’eventuale obbligato in solido, potrebbe pagare il debito contestato dal 31° giorno dalla notifica del verbale ispettivo avente ad oggetto illeciti diffidabili. In questa ipotesi non può più fruire del pagamento delle sanzioni amministrative in misura minima, ma sarà ammesso a regolarizzare la sanzione amministrativa nella misura ridotta di cui all’art. 16 della Legge n. 689/1981.

Se invece trascorrono i 90 giorni dalla notifica del verbale ispettivo senza che sia avvenuto il pagamento (ovvero sia stato proposto nei termini il ricorso amministrativo) si procede alla formazione dell’avviso di addebito.

I crediti inseriti nell’avviso di addebito vengono affidati all’Agente della Riscossione che procede al recupero del credito.

Gli importi sono maggiorati dell’aggio pari al 4,65% dell’importo dovuto a titolo di contributi e somme aggiuntive, nel caso in cui il pagamento sia effettuato al competente AdR entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito oppure al 9% qualora lo stesso avvenga oltre il predetto termine.

In mancanza di pagamento l'Agente della Riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.

INPS - Messaggio 16/02/2011 n. 3881

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